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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08989/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, ritenendo che, in ragione del possesso di automezzi, ciclomotore e immobili, il contribuente avesse conseguito maggior reddito per gli anni 2004, 2005 e 2006. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo di avere disponibilità finanziarie non imponibili, in particolare proventi da vendita di immobili e un risarcimento del danno. I giudici di merito avevano accolto solo in parte la difesa, ritenendo giustificato il reddito del 2004 ma non quello delle annualità successive, affermando che il ricavato della vendita immobiliare non risultava effettivamente utilizzato e che il risarcimento, percepito nell'agosto 2006, era irrilevante. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova contraria pur in presenza di documentazione attestante la disponibilità di somme esenti o non imponibili, senza verificare entità, durata del possesso e concreta riferibilità delle somme alle spese indice; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse trascurato che la difesa contro l'accertamento sintetico non si esaurisce nell'allegazione di redditi esenti, ma comprende anche la prova di un reddito inferiore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la CTR non aveva applicato correttamente i criteri probatori in tema di accertamento sintetico: non si era limitata a verificare la mera disponibilità formale delle somme, ma avrebbe dovuto accertarne anche entità, durata del possesso e idoneità a coprire le spese sintomatiche di capacità contributiva. È stato invece ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel procedimento di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non riguarda solo la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso, per verificare se siano stati effettivamente idonei a sostenere le spese indice di capacità contributiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione di legge denunciata con il primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo per lamentare omessa considerazione di un profilo difensivo; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per il secondo motivo, poi assorbito dall'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può vincere la presunzione legale dimostrando con idonea documentazione non solo l'esistenza di redditi esenti o già tassati alla fonte, ma anche la loro entità e la durata del loro possesso, così da rendere plausibile il loro impiego per coprire le spese contestate.
  • La prova contraria non è soddisfatta dalla sola dimostrazione del transito di somme nella disponibilità del contribuente: occorre verificare se quelle somme siano state concretamente e temporalmente disponibili nel periodo rilevante per giustificare gli esborsi indice di capacità contributiva.
  • Il giudice di merito, davanti a una difesa fondata su disinvestimenti, vendite di beni o risarcimenti, deve svolgere una verifica puntuale e non apodittica sulla riferibilità di tali somme alle spese contestate, tenendo conto dei dati quantitativi e temporali emergenti dalla documentazione bancaria o equivalente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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