Regolamento (UE) 2023/467
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/467 della Commissione del 3 marzo 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Prosciutto di San Daniele» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva la modifica non minore del disciplinare della DOP "Prosciutto di San Daniele". La decisione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, comprensiva di pubblicazione della domanda e gestione delle opposizioni. L’opposizione presentata dai Paesi Bassi è stata considerata irricevibile per tardività, mentre quella di una persona giuridica stabilita nel Regno Unito è stata ritirata dopo consultazioni con l’Italia.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Prosciutto di San Daniele".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele", registrata nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/96, e riguarda l’approvazione, a livello dell’Unione, di una modifica del relativo disciplinare di produzione presentata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni territoriali specifiche, ma disciplina esclusivamente la modifica del disciplinare del prodotto registrato.
Modifica del disciplinare del "Prosciutto di San Daniele" (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/467 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele". Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina unionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativa alla modifica del disciplinare della DOP già registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Gestione delle opposizioni
Nel corso della procedura sono intervenute due opposizioni. La prima, presentata da una persona giuridica stabilita nel Regno Unito, è stata dichiarata ricevibile; l’opponente contestava la modifica ritenendola contraria agli articoli 5, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, perché avrebbe introdotto restrizioni eccessive e ingiustificate sulle materie prime e una disparità di trattamento a favore dei produttori italiani. A seguito delle consultazioni avviate dalla Commissione con lettera del 24 agosto 2022, Italia e opponente hanno raggiunto un accordo comunicato il 21 novembre 2022; l’opposizione è stata quindi ritirata e non è stato ritenuto necessario modificare la proposta.
La seconda opposizione, presentata dai Paesi Bassi, è stata invece dichiarata irricevibile. La Commissione ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la dichiarazione motivata di opposizione deve essere presentata entro due mesi dalla notifica; nel caso di specie, tale termine non è stato rispettato.
Esito e effetti del regolamento
Alla luce dell’esito della procedura, la Commissione approva la modifica del disciplinare del "Prosciutto di San Daniele". Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Prosciutto di San Daniele" (DOP).
Iter procedurale e opposizioni
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Un’opposizione del Regno Unito è stata dichiarata ricevibile e ha condotto a consultazioni; l’opponente ha poi ritirato l’opposizione dopo un accordo con l’Italia. L’opposizione dei Paesi Bassi è stata invece dichiarata irricevibile perché la dichiarazione motivata non è stata presentata entro i due mesi previsti dall’articolo 51, paragrafo 2.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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