Regolamento (UE) 2023/463
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/463 della Commissione del 3 marzo 2023 che autorizza l’immissione sul mercato dell’osteopontina del latte vaccino quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’osteopontina del latte vaccino come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’autorizzazione è limitata a specifiche categorie di alimenti per la prima infanzia e a un livello massimo di 151 mg/l nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito. Il testo prevede inoltre una tutela dei dati scientifici per cinque anni, durante i quali solo Arla Foods Ingredients Group P/S può commercializzare il nuovo alimento, salvo consenso o autonoma autorizzazione di terzi.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’osteopontina del latte vaccino come nuovo alimento e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica all’osteopontina del latte vaccino (bmOPN) quale nuovo alimento immesso sul mercato dell’Unione, con impiego autorizzato nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e nelle bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia, entro i limiti e alle condizioni stabiliti nell’allegato. L’autorizzazione opera nell’UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; per il periodo di tutela dei dati l’autorizzazione è riservata al richiedente originario, Arla Foods Ingredients Group P/S, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o previo consenso del titolare. Restano fermi gli altri requisiti di settore, in particolare quelli del regolamento (UE) n. 609/2013, del regolamento delegato (UE) 2016/127 e gli obblighi di etichettatura del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Autorizzazione dell’osteopontina del latte vaccino come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/463 della Commissione autorizza l’osteopontina del latte vaccino (bmOPN) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La misura si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA del 26 gennaio 2022, che ha ritenuto sicuro il nuovo alimento alle condizioni d’uso proposte, entro il limite di 151 mg/l, per lattanti e bambini nella prima infanzia fino a 35 mesi.
Ambito di applicazione e contesto regolatorio
L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’uso dell’osteopontina del latte vaccino nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e nelle bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia. Il regolamento richiama espressamente che la valutazione effettuata ai fini dei nuovi alimenti non sostituisce gli ulteriori requisiti dell’Unione applicabili a tali prodotti; in particolare, le formule interessate devono comunque conformarsi al regolamento (UE) n. 609/2013 e al regolamento delegato (UE) 2016/127.
Tutela dei dati e autorizzazione riservata
Una parte centrale del provvedimento è la tutela dei dati scientifici presentati dal richiedente. La Commissione ha riconosciuto che i certificati di analisi e delle prove per lotti, le relazioni sulla stabilità e i rapporti di studi non pubblicati erano essenziali per la valutazione EFSA e meritavano protezione ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza, per cinque anni a decorrere dal 26 marzo 2023, solo Arla Foods Ingredients Group P/S può immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un soggetto terzo ottenga un’autorizzazione autonoma senza fare riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare.
Condizioni di utilizzo, specifiche e limiti quantitativi
L’allegato al regolamento inserisce la nuova voce nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e fissa le condizioni di impiego. Il tenore massimo consentito è pari a 151 mg/l nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. Le categorie ammesse sono:
- formule per lattanti;
- formule di proseguimento;
- bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia.
L’allegato contiene anche le specifiche tecniche del prodotto, descrivendone il processo di ottenimento dal latte o siero di latte vaccino microfiltrato o pastorizzato mediante cromatografia a scambio ionico, ultrafiltrazione ed essiccazione a spruzzo. Sono inoltre fissati parametri di composizione e purezza, tra cui limiti per proteine, bmOPN, umidità, lattosio, grassi, ceneri, metalli pesanti, aflatossina M1 e criteri microbiologici.
Etichettatura e gestione dell’allergenicità
Poiché la sostanza deriva dal latte vaccino, il regolamento richiama l’applicazione delle regole sugli allergeni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Nell’allegato è stabilito che la denominazione da riportare in ეტichetta è "Osteopontina del latte vaccino". Per i professionisti, ciò implica che la commercializzazione del prodotto richiede un’attenta verifica della conformità dell’etichettatura e delle informazioni ai consumatori, oltre che delle regole specifiche sugli alimenti per la prima infanzia.
Entrata in vigore e durata della protezione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato indica che l’iscrizione è autorizzata il 26 marzo 2023 e che la tutela dei dati termina il 26 marzo 2028. Il provvedimento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’osteopontina del latte vaccino e dispone la sua iscrizione nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Lo stesso articolo modifica l’allegato di tale regolamento per recepire la nuova voce.
Tutela esclusiva per il richiedente originario
L’articolo 2 stabilisce che, per cinque anni a decorrere dal 26 marzo 2023, solo Arla Foods Ingredients Group P/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati scientifici protetti o con il consenso della società.
Protezione dei dati scientifici
L’articolo 3 vieta, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’uso a vantaggio di richiedenti successivi dei dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, salvo consenso di Arla Foods Ingredients Group P/S.
Condizioni d’uso e limiti quantitativi
Dall’allegato risulta che il nuovo alimento è autorizzato nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e nelle bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia, con un livello massimo di 151 mg/l nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato fissa la descrizione del processo di produzione e le specifiche compositive e microbiologiche dell’osteopontina del latte vaccino, inclusi tenore proteico, percentuale di bmOPN, limiti per umidità, lattosio, grassi, ceneri, metalli pesanti, aflatossina M1 e criteri microbiologici.
Etichettatura e allergeni
Poiché il nuovo alimento deriva dal latte vaccino, sostanza elencata tra gli allergeni nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti che lo contengono devono riportare un’etichettatura appropriata ai sensi dell’articolo 21 di tale regolamento. Nell’allegato è inoltre prescritta la denominazione di vendita "Osteopontina del latte vaccino".
Rapporto con la normativa settoriale sugli alimenti per lattanti
Il regolamento precisa che il parere EFSA riguarda solo la sicurezza del nuovo alimento e non gli altri requisiti applicabili. Le formule per lattanti e le formule di proseguimento contenenti osteopontina del latte vaccino devono quindi rispettare anche il regolamento (UE) n. 609/2013 e il regolamento delegato (UE) 2016/127.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il testo è indicato come applicabile dal 26 marzo 2023 per la tutela riservata e riporta la data finale della tutela dei dati al 26 marzo 2028 nell’allegato.
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