Regolamento (UE) 2023/466
Regolamento (UE) 2023/466 della Commissione del 3 marzo 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di isoxaben, novaluron e tetraconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di isoxaben, novaluron e tetraconazolo nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base dei pareri motivati EFSA e delle valutazioni della Commissione. In diversi casi gli LMR vengono ridotti, mantenuti, aumentati oppure fissati al limite di determinazione analitica; per novaluron e per alcune sostanze/prodotti viene anche modificata la definizione del residuo. Il testo disciplina inoltre la transizione applicativa, il riesame di taluni LMR e il trattamento dei prodotti immessi sul mercato prima del 26 settembre 2023 per isoxaben e tetraconazolo.
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di isoxaben, novaluron e tetraconazolo in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento specifico alle sostanze attive isoxaben, novaluron e tetraconazolo. Incide sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi, sugli Stati membri e sulle autorità di controllo, nonché sui prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione. Per isoxaben e tetraconazolo, le versioni precedenti del regolamento continuano ad applicarsi ai prodotti ottenuti o importati prima del 26 settembre 2023; per i nuovi LMR la data di applicazione è il 26 settembre 2023. Sono previste alcune riesaminazioni entro due anni e, per talune informazioni mancanti, entro il 6 marzo 2025.
Regolamento (UE) 2023/466 della Commissione
Il regolamento aggiorna il regime dei livelli massimi di residui previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005 per tre sostanze attive: isoxaben, novaluron e tetraconazolo. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA e mira a riallineare i valori agli esiti della valutazione del rischio, alle buone pratiche agricole e, in alcuni casi, ai limiti di determinazione analitica.
Contesto e finalità
La Commissione richiama i pareri dell’EFSA e la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, tenendo conto anche dei CXL del Codex quando ritenuti sicuri per il mercato dell’Unione. In diversi punti il regolamento evidenzia lacune informative o dati non disponibili: in tali casi i valori vengono comunque fissati, ma con previsione di riesame entro termini prestabiliti.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche riguardano sia prodotti di origine vegetale sia prodotti di origine animale, oltre a talune categorie di prodotti trasformati e destinati ai mangimi. Per isoxaben e tetraconazolo è prevista una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 26 settembre 2023.
Isoxaben
Per l’isoxaben, l’EFSA ha raccomandato di ridurre vari LMR e di mantenere altri valori sulla base delle attuali BPA; la Commissione recepisce tali indicazioni nell’allegato II. Tra i valori espressamente fissati figurano, ad esempio, 0,3 mg/kg per mele, pere, cotogne e nespole, 0,2 mg/kg per nespole del Giappone, 0,03 mg/kg per albicocche e pesche, 0,07 mg/kg per uve, 0,15 mg/kg per fragole, 0,05 mg/kg per zucchine, 0,02 mg/kg per fagioli e piselli senza baccello, 0,2 mg/kg per carciofi e 0,06 mg/kg per radici di cicoria.
Per semi di cotone, infusioni di erbe e luppolo l’Autorità ha rilevato lacune informative e il regolamento prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione, con presa in considerazione delle informazioni disponibili. Per alcune di queste categorie il termine indicato per eventuali dati integrativi è il 6 marzo 2025.
Piselli freschi senza baccello
Il regolamento affronta espressamente la modifica dell’LMR per i piselli freschi senza baccello, derivandolo dalle sperimentazioni sui residui nei fagioli freschi senza baccello. La Commissione ritiene ammissibile l’estrapolazione in base alle linee guida dell’Unione e quindi allinea il valore dei piselli a quello dei fagioli.
Novaluron
Per il novaluron l’EFSA non ha potuto escludere effetti nocivi per la salute umana a causa di lacune nei dati tossicologici e di incertezze sulle possibili proprietà di interferenza endocrina. Per questo motivo il regolamento fissa nell’allegato V gli LMR al limite di determinazione per ciascun prodotto. Contestualmente, la definizione del residuo viene aggiornata in "Novaluron (somma degli isomeri costituenti)", per tenere conto della natura chirale della sostanza e migliorare la controllabilità analitica.
Tetraconazolo
Per il tetraconazolo la Commissione recepisce l’esito del parere EFSA e stabilisce nell’allegato II nuovi LMR per numerosi prodotti. Alcuni valori sono mantenuti, altri ridotti o aumentati in base alle BPA e alla valutazione del rischio; tra i prodotti interessati vi sono frutta, ortaggi, cereali, prodotti di origine animale e latte. Per prodotti come peperoni, orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso e sorgo, in assenza di sperimentazioni sui residui, gli LMR sono fissati al limite di determinazione.
Anche per tetraconazolo la definizione del residuo è aggiornata in "Tetraconazolo (somma degli isomeri costituenti)". Per taluni prodotti e matrici l’EFSA segnala carenze informative su sperimentazioni, metaboliti, stabilità all’immagazzinamento e colture a rotazione; il regolamento prevede che tali elementi siano considerati nel riesame, se i dati saranno presentati entro il 6 marzo 2025.
Rapporti con il Codex e con le importazioni
Nella fissazione dei nuovi valori la Commissione tiene conto dei livelli massimi di residui del Codex considerati sicuri per i consumatori dell’Unione. Per i prodotti per i quali non è autorizzato l’impiego delle sostanze attive e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, il regolamento ricorre al limite di determinazione o al limite di base previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 26 settembre 2023. Per isoxaben e tetraconazolo, la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua a trovare applicazione ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima di tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. L’allegato II recepisce nuovi LMR per isoxaben e tetraconazolo; l’allegato III, parte A, sopprime le colonne relative a isoxaben, novaluron e tetraconazolo; l’allegato V introduce la colonna relativa a novaluron.
Isoxaben: nuovi LMR e riesame
Per l’isoxaben vengono fissati o confermati diversi LMR nell’allegato II, tra cui: 0,01 mg/kg per vari prodotti con limite di determinazione; 0,3 mg/kg per mele, pere, cotogne e nespole; 0,2 mg/kg per nespole del Giappone, 0,03 mg/kg per albicocche e pesche; 0,07 mg/kg per uve; 0,15 mg/kg per fragole; 0,05 mg/kg per zucchine; 0,02 mg/kg per cicoria Witloof; 0,02 mg/kg per fagioli (senza baccello) e piselli (senza baccello); 0,2 mg/kg per carciofi; 0,06 mg/kg per radici di cicoria. Per alcuni prodotti, come semi di cotone, infusioni di erbe, fiori e radici, e luppolo, l’Autorità ha rilevato lacune informative e il regolamento prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni disponibili. Per alcuni di tali casi il termine per presentare dati utili al riesame è il 6 marzo 2025.
Isoxaben: estensione ai piselli freschi senza baccello
A seguito di domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, l’LMR per i piselli (freschi, senza baccello) viene allineato a quello dei fagioli (freschi, senza baccello), sulla base dell’estrapolazione dalle sperimentazioni sui residui nei fagioli, ritenuta ammissibile dalle linee guida tecniche dell’Unione.
Novaluron: LMR fissati al limite di determinazione e nuova definizione del residuo
Per il novaluron, in ragione di lacune nei dati tossicologici e di incertezze sulle eventuali proprietà di interferente endocrino, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione per ciascun prodotto nell’allegato V. La definizione del residuo è modificata in "Novaluron (somma degli isomeri costituenti)" per riflettere la natura chirale della sostanza e facilitare i controlli, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Tetraconazolo: nuovi LMR, prodotti con dati mancanti e definizione del residuo
Per il tetraconazolo sono fissati nell’allegato II i nuovi LMR per diversi prodotti. Tra quelli mantenuti o adeguati vi sono i cachi; tra quelli ridotti figurano nespole del Giappone, albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, fragole, cetrioli, cetriolini, zucchine, segale, frumento, barbabietola da zucchero, prodotti di origine animale ad eccezione di alcuni fegati e del latte; tra quelli aumentati vi sono pomodori, melanzane, meloni, zucche, cocomeri, radici di cicoria, fegato di bovino e fegato equino. Per peperoni, orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso e sorgo, in assenza di sperimentazioni sui residui, gli LMR sono fissati al limite di determinazione. Anche la definizione del residuo è modificata in "Tetraconazolo (somma degli isomeri costituenti)".
LMR del Codex, tolleranze all’importazione e limiti di base
Nella determinazione dei nuovi LMR, la Commissione tiene conto dei livelli massimi di residui del Codex (CXL) considerati sicuri per i consumatori dell’Unione. Per i prodotti sui quali non è autorizzato l’uso delle sostanze attive e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione o al limite di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Applicazione temporale e disciplina transitoria
L’articolo 2 stabilisce che, per isoxaben e tetraconazolo in e su tutti i prodotti, la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 precedente alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 26 settembre 2023. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 26 settembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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