Regolamento (UE) 2023/464
Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 inserendo una nuova parte 0 con una tabella di metodi di prova internazionali riconosciuti, principalmente OECD, e sopprimendo o sostituendo descrizioni ormai superate nelle parti A, B e C. L’obiettivo è garantire coerenza con il progresso scientifico, ridurre i ritardi nell’introduzione di nuovi metodi e favorire, ove possibile, l’abbandono delle sperimentazioni su animali vertebrati. Vengono inoltre eliminati alcuni metodi non più considerati idonei a generare nuove informazioni ai fini del REACH.
Modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 per aggiornare e razionalizzare i metodi di prova riconosciuti ai fini del REACH, allineandoli al progresso tecnico e ai metodi internazionali OECD/ONU/ISO/EN.
Ambito di applicazione
Si applica a livello UE, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ai soggetti che devono acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e, per effetto del richiamo operato nella pratica regolatoria, anche ai soggetti obbligati nell’ambito di altri atti legislativi dell’Unione che rinviano ai metodi di prova dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008. L’intervento riguarda i metodi di prova per proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche; sono esclusi o soppressi alcuni metodi non più idonei o obsoleti, sostituiti da metodi internazionali equivalenti o aggiornati.
Aggiornamento dei metodi di prova REACH
Il regolamento (UE) 2023/464 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 440/2008, che istituisce i metodi di prova ai fini del regolamento REACH, con l’obiettivo di allineare il quadro UE al progresso tecnico e ai più recenti sviluppi scientifici. La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di ridurre ritardi nell’adozione di metodi alternativi, anche in coerenza con l’articolo 13 del regolamento REACH e con la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Finalità dell’intervento
La logica della riforma è quella di evitare che l’allegato del regolamento n. 440/2008 resti fermo a descrizioni dettagliate di metodi non più aggiornati rispetto alle versioni internazionali. Per questo motivo viene introdotta una tabella di rinvio a metodi internazionali riconosciuti, così da garantire maggiore tempestività nell’applicazione di metodi nuovi o rivisti e ridurre l’incertezza per dichiaranti e operatori che devono generare dati per REACH o per altri atti UE che rinviano a tali metodi.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento interessa i soggetti tenuti a fornire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche ai sensi del REACH, nonché, in via indiretta, gli operatori soggetti ad altri atti normativi dell’Unione che utilizzano i medesimi standard di prova. L’oggetto materiale riguarda i metodi per proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, incluse prove in vitro, in vivo e approcci definiti per specifici endpoint.
Nuova parte 0 dell’allegato: elenco dei metodi riconosciuti
L’allegato del regolamento n. 440/2008 viene integrato con una nuova parte 0, che contiene tre tabelle:
- metodi di prova per le proprietà fisico-chimiche;
- metodi di prova per le proprietà tossicologiche;
- metodi di prova per le proprietà ecotossicologiche.
Per ciascun endpoint sono indicati i metodi internazionali corrispondenti, in prevalenza linee guida OECD, ma anche standard UE, ISO, EN e procedure del Manuale ONU sui test e criteri. Il rinvio nella tabella è qualificato come riconoscimento della Commissione ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH.
Principali aree di prova coperte
Per le proprietà fisico-chimiche, la tabella comprende, tra le altre, fusione/congelamento, ebollizione, densità, tensione di vapore, solubilità in acqua, coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, pH, viscosità, infiammabilità, esplosività, piroforicità, granulometria, proprietà dei polimeri e varie prove su materiali infiammabili o ossidanti.
Per le proprietà tossicologiche, la tabella copre corrosione e irritazione cutanea, danni oculari e irritazione oculare, sensibilizzazione cutanea, mutagenicità, tossicità acuta, tossicità a dose ripetuta, tossicità riproduttiva e dello sviluppo, tossicocinetica, cancerogenesi, neurotossicità, interferenza con il sistema endocrino e fototossicità. In più casi compaiono approcci in vitro e "defined approaches" accanto a metodi in vivo ancora richiamati.
Per le proprietà ecotossicologiche, sono richiamati metodi su tossicità acquatica, degradazione, destino e comportamento nell’ambiente, effetti sugli organismi terrestri, sugli organismi dei sedimenti, sull’avifauna, sugli insetti e sui meccanismi di interferenza endocrina in ambito ecologico.
Soppressione di descrizioni obsolete e di metodi non più idonei
Le parti A, B e C del regolamento n. 440/2008 vengono modificate nel senso che, per molti capitoli, la descrizione completa del metodo è soppressa e sostituita dal rinvio alla parte 0. Inoltre, alcuni metodi vengono eliminati in quanto non più considerati idonei a generare informazioni pertinenti ai fini del REACH. Tra questi figurano i metodi B.22, B.25, B.34, B.35, B.39 e C.15.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici, ciò implica che i dossier e le attività di testing devono essere impostati tenendo conto dei metodi internazionali richiamati nella nuova parte 0 dell’allegato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 secondo quanto previsto nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica sostituisce l’impostazione basata su descrizioni dettagliate dei singoli metodi con una tabella che richiama i metodi di prova internazionali riconosciuti come idonei ai fini dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Inserimento della parte 0 con la tabella dei metodi internazionali
Viene inserita prima della parte A una nuova parte 0 contenente tre tabelle: proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche. Per ciascun endpoint sono elencati i metodi internazionali corrispondenti, con riferimento ai capitoli ancora presenti nelle parti A, B e C oppure, se soppressi, con indicazione tra parentesi del capitolo eliminato.
Soppressione delle descrizioni obsolete e raccordo con i metodi equivalenti
Per numerosi capitoli delle parti A, B e C, il testo viene sostituito con una formula standard che rinvia alla tabella della parte 0, eliminando la descrizione completa del metodo. Ciò riguarda in particolare i capitoli A.3, A.4, da A.8 ad A.12, da A.15 ad A.17, A.20 e A.21; vari capitoli della parte B, tra cui B.3, B.5, B.6, B.8, B.13/14, B.17, B.26, da B.29 a B.33, B.40 bis, B.41, da B.46 a B.48, B.51, B.56, da B.58 a B.61, B.66, B.68, B.69 e B.71; e vari capitoli della parte C, tra cui C.1, C.9, C.32, C.33, C.36 e C.39.
Eliminazione di metodi di prova non più idonei
Sono espressamente soppressi, perché non più riconosciuti come idonei per acquisire o generare informazioni ai fini del REACH, i metodi B.22 (saggio di letalità dominante nei roditori), B.25 (traslocazioni ereditabili nel topo), B.34 (tossicità per la riproduzione su una generazione), B.35 (tossicità per la riproduzione su due generazioni), B.39 (sintesi non programmata di DNA in vivo su cellule epatiche di mammifero) e C.15 (tossicità a breve termine su pesci nelle fasi di embrione e di avannotto).
Aggiornamento dei riferimenti normativi e dei metodi richiamati
La nuova parte 0 elenca metodi OECD, UE, ISO, EN e metodi del Manuale ONU (UN RTDG Manual of Tests and Criteria) per proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, includendo anche approcci in vitro e defined approaches. I riferimenti ai metodi aggiornati sostituiscono quelli obsoleti e sono da considerare riconoscimento della Commissione ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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