Cassazione Civile, Ordinanza n. 04852/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e IVA relative all'anno 2011, fondato su PVC della Guardia di Finanza che contestava l'emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti, con recupero di imponibile e imposta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva invece confermato l'accertamento. In Cassazione ha proposto ricorso l'ex socio della società destinataria dell'atto, lamentando nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo, insieme al pubblico ministero, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del socio, poiché la società era stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese e, in base alla disciplina richiamata, la legittimazione processuale spettava al liquidatore nel periodo di differimento degli effetti estintivi, non ai soci.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità. Ha rilevato che, essendo la società cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, opera il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. Durante tale periodo il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società, compreso quello di ricevere gli atti impositivi e di proporre opposizione con mandato alle liti. Ne deriva che il socio è privo di legittimazione sostanziale e processuale a impugnare l'atto impositivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Viene richiamato solo come base formale del motivo di ricorso, articolato per nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
È norma sostanziale che, per i rapporti con l'amministrazione finanziaria e gli altri enti creditori o di riscossione indicati, differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese; in tale periodo resta ferma la legittimazione del liquidatore.
art. 2495, comma 2, c.c.
Gli effetti previsti per l'estinzione della società sono posticipati anche quanto all'efficacia e validità degli atti del contenzioso, con conseguente esclusione della legittimazione dei soci nel periodo considerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una società cancellata dal registro delle imprese è ancora soggetta al differimento quinquennale degli effetti estintivi nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la legittimazione processuale a contestare l'atto impositivo spetta al liquidatore e non ai soci.
- Il socio di società estinta non è legittimato a proporre ricorso contro l'accertamento fiscale se, per effetto della disciplina speciale, gli effetti dell'estinzione sono ancora sospesi nei confronti del Fisco.
- In presenza di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito dei motivi dedotti.
- La rappresentanza sostanziale e processuale della società nel periodo di differimento dell'estinzione permane in capo al liquidatore, che è l'unico soggetto abilitato a ricevere gli atti e a stare in giudizio per la società.
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