Cassazione Civile, Ordinanza n. 16965/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte a carico di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese e, separatamente, aveva notificato al socio unico un avviso di accertamento IRPEF per i redditi ritenuti distribuiti. Il primo avviso, rivolto alla società estinta, era stato annullato dai giudici di merito per nullità della notifica. Il secondo avviso era stato anch'esso annullato in appello perché la CTR aveva ritenuto che il giudicato formatosi sul primo avviso vincolasse anche il secondo, osservando che nella precedente sentenza si sarebbe deciso anche sul merito della responsabilità del socio ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36 d.P.R. 602/1973. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la precedente decisione aveva riguardato solo un profilo processuale, cioè la nullità della notifica dell'avviso alla società estinta, senza decidere sul merito della pretesa fiscale relativa ai redditi imputati al socio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la sentenza passata in giudicato, richiamata dalla CTR, avesse deciso soltanto sulla validità della notifica dell'avviso rivolto alla società estinta, e non anche sulla diversa pretesa tributaria nei confronti del socio per utili da lui percepiti. Ha quindi escluso che il giudicato coprisse il merito dell'accertamento IRPEF a carico del socio. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato vincola solo su ciò che è stato effettivamente deciso, non estendendosi a questioni diverse da quelle coperte dalla precedente pronuncia
art. 324 c.p.c.
il giudicato formale e sostanziale opera nei limiti oggettivi della decisione definitiva
art. 2495, comma 2, c.c.
la cancellazione della società determina un fenomeno successorio nei rapporti pendenti, con trasferimento delle obbligazioni ai soci nei limiti o illimitatamente secondo la responsabilità originaria
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel precedente giudizio per profilare la responsabilità del liquidatore o del socio nei limiti previsti dalla norma, ma non per definire la diversa pretesa fiscale sugli utili imputati al socio
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una pronuncia che abbia deciso solo la nullità della notifica di un avviso di accertamento non preclude un nuovo giudizio sulla distinta pretesa tributaria rivolta a un diverso soggetto passivo, quando il relativo rapporto impositivo abbia oggetto e presupposti autonomi.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non rende necessaria, ai fini dell'accertamento dell'imposta sui redditi da partecipazione, la notifica dell'avviso alla società estinta, poiché l'imputazione reddituale al socio segue un autonomo titolo impositivo.
- La nullità dell'avviso notificato alla società estinta non si estende automaticamente all'avviso notificato al socio per gli utili distribuiti, trattandosi di atti e pretese distinti.
- La portata oggettiva del giudicato va individuata con riferimento al contenuto effettivo della decisione precedente: solo ciò che è stato deciso nel merito o in rito sul punto controverso può spiegare preclusione nei giudizi successivi.
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