Ordinanza n. 3778/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino n. 31/2026, avente ad oggetto il fermo tecnico dell’attività di pesca dei molluschi bivalvi vivi per l’anno 2026 nel Compartimento Marittimo di Roma, nella parte in cui dispone periodi di sospensione dell’attività di pesca nel Compartimento Marittimo di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino che dispone il fermo tecnico dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi vivi nel Compartimento Marittimo di Roma per periodi dell'anno 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e consorzio di gestione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino n. 31/2026, contestando il concreto esercizio del potere amministrativo per asserita carenza dei presupposti procedimentali, istruttori e motivazionali previsti dalla normativa di settore. Le ricorrenti hanno precisato di non contestare in astratto la necessità di misure di gestione sostenibile della pesca, ma i presupposti e le modalità con cui è stato disposto il fermo. In sede cautelare hanno prospettato un pregiudizio economico derivante dalla sospensione dell'attività, riferito, allo stato, al solo mese di settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Il danno prospettato è stato ritenuto meramente economico e integralmente risarcibile, nonché non idoneo, secondo la stessa stima delle ricorrenti, a compromettere seriamente la loro attività. Nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio economico privato è stato considerato recessivo rispetto all'interesse pubblico prioritario alla tutela biologica e alla conservazione della risorsa ittica, perseguito mediante il fermo. Il rigetto cautelare è stato pronunciato all'esito di una delibazione sommaria, senza pregiudicare la successiva valutazione della fondatezza del ricorso nel merito. Contestualmente, il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico del Consorzio Co.Ge.Mo. Roma, ordinandogli di fornire chiarimenti documentati sui soci presenti all'assemblea del 7 marzo 2026, nella quale erano stati approvati all'unanimità il Piano Operativo di Gestione 2026 e il Piano dei Rigetti – Specie Vongola 2026, al fine di verificare la regolare formazione della volontà consortile posta a monte dell'ordinanza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al periculum in mora e al bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il danno meramente economico, integralmente risarcibile e non idoneo a determinare una seria compromissione dell'attività del ricorrente, non integra di regola il periculum in mora richiesto per la sospensione del provvedimento amministrativo.
- Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio economico privato può risultare recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela biologica e alla conservazione della risorsa ittica, quando tale interesse è perseguito dalla misura amministrativa contestata.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di periculum in mora, fondato su una delibazione sommaria, non anticipa né pregiudica la valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso nel giudizio di merito.
- Il giudice amministrativo può disporre, nella fase cautelare, specifici incombenti istruttori diretti a verificare la regolare formazione della volontà di un organismo consortile posta a fondamento del provvedimento impugnato.
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