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Legge

L.R. Umbria 16/2010

Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni della L.R. 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e della L.R. 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari). B.U. 14 luglio 2010, n. 32.

Normativa regionaleL.R. Umbria 16/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria 9 luglio 2010, n. 16 modifica la disciplina degli uffici di supporto degli organi politici del Consiglio regionale, consente a Presidente della Giunta e del Consiglio di avvalersi di un portavoce e aggiorna le regole sul personale dei gruppi consiliari. Abroga alcune norme previgenti, con regime transitorio fino all’adozione della deliberazione organizzativa prevista.

Modifiche alla disciplina della dirigenza e degli uffici di supporto del Consiglio regionale, del portavoce e dei gruppi consiliari

Modifiche organizzative del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari

La legge regionale Umbria n. 16 del 2010 interviene su più testi normativi regionali per aggiornare l’organizzazione di supporto agli organi politici del Consiglio regionale, la disciplina del portavoce del Presidente della Giunta e del Consiglio, e il regime del personale assegnato ai gruppi consiliari. La disciplina riguarda esclusivamente l’ambito regionale umbro.

Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale

Viene introdotto nella legge regionale n. 21 del 2007 un nuovo articolo dedicato agli uffici di supporto degli organi di direzione politica del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di supporto con funzioni di segreteria particolare, tenuta delle relazioni interne ed esterne e svolgimento delle attività connesse alle funzioni attribuite che non rientrano nelle competenze della Segreteria generale.

Le strutture degli uffici di supporto:

  • del Presidente del Consiglio regionale;
  • dei membri dell’Ufficio di presidenza;
  • dei Presidenti delle Commissioni e dei Comitati permanenti;
  • del Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate con apposita deliberazione approvata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Portavoce del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

La legge sostituisce la disposizione sul portavoce contenuta nella legge regionale n. 3 del 2000. I Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono avvalersi di un portavoce per tutta la durata del loro incarico. Il portavoce può essere scelto anche tra persone esterne alle amministrazioni di riferimento, anche per i rapporti con gli organi di informazione.

Personale dei gruppi consiliari

La disciplina dei gruppi consiliari viene aggiornata sotto il profilo del personale e dei relativi oneri.

In particolare:

  • si sostituisce il riferimento all’“unico regionale” con quello del “Consiglio regionale”;
  • per i posti non coperti con le modalità ordinarie, i gruppi consiliari possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, entro la dotazione organica prevista;
  • l’onere è anticipato mensilmente entro limiti massimi differenziati in base alla funzione svolta:
    • per il responsabile della struttura, fino al trattamento lordo di un dipendente regionale del più alto livello economico della categoria D;
    • per gli altri casi, fino al trattamento lordo di un dipendente del Consiglio regionale del livello economico iniziale della categoria C;
  • per le unità di personale previste ma non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale della categoria C, con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR.

Abrogazioni e regime transitorio

La legge abroga l’articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1997 e l’intera legge regionale n. 33 del 1986. Tuttavia, fino all’adozione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza prevista per la disciplina degli uffici di supporto, continuano ad applicarsi l’articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1997 e l’articolo 5 della legge regionale n. 33 del 1986.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

Gli eventuali oneri derivanti dalla legge per l’anno 2010 sono coperti mediante riduzione di pari importo nell’ambito dello stanziamento della legge regionale n. 10 del 2010 sul bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012. Per gli anni 2011 e successivi, gli oneri sono determinati con la legge finanziaria regionale.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Testo integrale

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