L.R. Umbria 17/2010
Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria 3 agosto 2010, n. 17 modifica l’art. 18 della l.r. 5/2010 sulla vigilanza e controllo delle opere in zone sismiche. Per gli interventi edilizi previsti dagli artt. 7, comma 1, e 8, comma 2, è obbligatorio il collaudo statico, normalmente in corso d’opera, salvo casi particolari in cui gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili e collaudabili ad opera ultimata.
Modifica della disciplina umbra sul collaudo statico in zone sismiche
Modifica della disciplina sul collaudo statico nelle zone sismiche
La legge regionale Umbria 3 agosto 2010, n. 17 interviene sulla disciplina già dettata dalla l.r. 27 gennaio 2010, n. 5 in materia di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Umbria e ridefinisce il contenuto dell’obbligo di collaudo statico per determinati interventi edilizi.
Ambito di applicazione
La modifica si applica agli interventi edilizi richiamati dalla normativa regionale sulle zone sismiche, cioè quelli previsti:
- dall’art. 7, comma 1, della l.r. 5/2010;
- dall’art. 8, comma 2, della l.r. 5/2010.
Per tali interventi è imposto il collaudo statico, finalizzato a verificare che la realizzazione delle opere avvenga conformemente al progetto approvato.
Regola sul collaudo statico
La disposizione sostitutiva stabilisce che il collaudo statico:
- è necessario per tutti gli interventi edilizi rientranti nelle ipotesi sopra indicate;
- ha la funzione di accertare la conformità dell’esecuzione al progetto;
- deve normalmente essere eseguito in corso d’opera.
Eccezione al collaudo in corso d’opera
Il testo consente il collaudo ad opere ultimate solo in casi particolari, quando:
- tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili;
- tutti gli elementi portanti principali siano ancora controllabili;
- tutti gli elementi portanti principali siano ancora collaudabili.
In sostanza, il collaudo postumo è ammesso solo se la verifica tecnica resta comunque possibile sui principali elementi strutturali.
Decorrenza e utilità pratica
La legge è una modifica puntuale della disciplina regionale e non contiene una durata limitata o un regime transitorio. Conserva interesse per la disciplina tecnica delle costruzioni in zona sismica nella Regione Umbria, ma ha contenuto strettamente settoriale e di coordinamento normativo.
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