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Legge

L.R. Umbria 21/2010

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale). (1)

Normativa regionaleL.R. Umbria 21/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina umbra sulla promozione della cooperazione, rafforzando finalità, organi consultivi, conferenza regionale, interventi di sostegno, attività di studio e formazione, internazionalizzazione e copertura finanziaria. Modifica anche la legge sulla cooperazione sociale, abrogando un comma dell’art. 7. Alcune previsioni finanziarie riguardano in particolare l’anno 2010 e, per la spesa, anche gli anni successivi secondo la legge finanziaria regionale.

Modifiche alla disciplina regionale umbra sulla cooperazione e sulla cooperazione sociale

Modifiche alla disciplina regionale sulla cooperazione in Umbria

La legge regionale dell’Umbria 7 ottobre 2010, n. 21 interviene sulla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, che disciplina la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e modifica inoltre la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 sulla cooperazione sociale. Il provvedimento rafforza gli obiettivi di promozione cooperativa, ridefinisce alcuni assetti consultivi e introduce/aggiorna strumenti di sostegno, studio, formazione e finanziamento.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce la funzione sociale e il ruolo economico della cooperazione, in coerenza con l’articolo 45 della Costituzione, con lo Statuto regionale e con i principi dell’Unione europea, oltre che con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale. L’azione regionale si fonda sul principio di sussidiarietà e si svolge in collaborazione con enti locali, enti strumentali regionali, forze sociali e Centrali cooperative.

Vengono esplicitate ulteriori finalità specifiche:

  • diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa, sviluppo e responsabilità sociale dell’impresa cooperativa;
  • valorizzazione della mutualità, della democrazia interna, dei modelli partecipativi e del principio di intergenerazionalità nel capitale umano ed economico;
  • riconoscimento del ruolo della cooperazione di credito;
  • riconoscimento del valore della cooperazione sociale nel Sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Organi consultivi e partecipazione del movimento cooperativo

La composizione della Consulta regionale della cooperazione viene aggiornata. Essa è costituita:

  • dall’Assessore competente, che la presiede, oppure da un suo delegato;
  • da un esponente designato da ciascuna Centrale cooperativa;
  • da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti tra esperti in materia di cooperazione.

La Consulta opera con la maggioranza dei componenti. I pareri e le proposte sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell’Assessore o del suo delegato.

Compiti della Consulta

Alla Consulta sono attribuite funzioni di proposta e impulso sulle politiche regionali per la cooperazione. In particolare essa:

  • propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della legge;
  • formula proposte per la Conferenza regionale della cooperazione;
  • propone azioni positive per l’inserimento lavorativo, in ambito cooperativo, di persone svantaggiate, in particolare disabili;
  • propone azioni positive per migliorare l’occupazione femminile e favorire la valorizzazione delle donne in ambito professionale e direzionale nelle cooperative.

Conferenza regionale della cooperazione

La Giunta regionale promuove, d’intesa con le Centrali cooperative, la Conferenza regionale della cooperazione con cadenza almeno quinquennale. La Conferenza è finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell’economia regionale e a rafforzare i rapporti tra cooperazione, istituzioni e altre parti sociali.

Interventi di sostegno allo sviluppo cooperativo

La Regione, nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e in raccordo con la disciplina regionale sullo sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo, attua interventi per favorire:

  • l’accesso al credito delle imprese cooperative e il rafforzamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia;
  • la nascita di nuove cooperative, la loro crescita dimensionale e il consolidamento di quelle esistenti;
  • l’acquisizione di servizi specialistici per migliorare l’organizzazione, accedere a nuovi mercati e sviluppare nuove forme di responsabilità sociale;
  • l’integrazione e la creazione di reti stabili di imprese cooperative;
  • la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, il trasferimento tecnologico e l’innovazione.

È inoltre garantita la parità di accesso del sistema cooperativo agli interventi di sostegno allo sviluppo economico, salvi gli interventi specificamente previsti o riservati al settore cooperativo.

Studio, ricerca e monitoraggio

La Regione favorisce e sostiene, con contributo regionale, attività di studio e ricerca sulla cooperazione, in particolare per progetti di sviluppo e nascita di cooperative. Le attività possono essere realizzate anche tramite una collaborazione stabile tra Agenzia Umbria Ricerche, Camere di commercio e Centrali cooperative, con i seguenti obiettivi:

  • presentare annualmente i dati sulle imprese cooperative attive e operanti in Umbria;
  • realizzare ricerche e studi a supporto della programmazione e degli interventi regionali;
  • rendere fruibili le informazioni e i dati sulle cooperative umbre agli organismi pubblici e privati del settore;
  • monitorare gli effetti degli interventi pubblici nella cooperazione.

Capitale umano e formazione

Nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione, qualificazione del capitale umano e apprendistato, la Regione può promuovere iniziative specifiche rivolte al comparto cooperativo.

Internazionalizzazione

L’attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore cooperativo è qualificata come parte delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione.

Norma finanziaria e limiti economici

Per l’attuazione degli interventi della legge è autorizzata, per l’anno 2010, una spesa complessiva in termini di competenza e cassa pari a euro 381.048,00, suddivisa tra:

  • euro 97.610,00 per gli interventi dell’articolo 4;
  • euro 51.645,00 per gli interventi dell’articolo 8;
  • euro 231.793,00 per gli interventi relativi all’agevolazione dell’accesso al credito delle cooperative.

Dal 2011 in poi, la spesa per tali interventi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Il finanziamento può essere integrato da risorse nazionali e comunitarie, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per la stessa finalità. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Modifica alla legge regionale sulla cooperazione sociale

Viene abrogato il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, recante norme sulla cooperazione sociale. Il testo fornito non specifica il contenuto del comma abrogato, ma la modifica incide sulla disciplina regionale della cooperazione sociale.

Portata temporale e attualità della disciplina

La legge del 2010 introduce una disciplina ancora strutturalmente rilevante per la promozione della cooperazione in Umbria, ma le previsioni strettamente finanziarie richiamano l’esercizio 2010 e, per la quantificazione della spesa, gli anni successivi secondo la legge finanziaria regionale. La modifica alla cooperazione sociale è permanente finché non ulteriormente incisa da fonti successive.

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