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Legge

L.R. Umbria 20/2010

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

Normativa regionaleL.R. Umbria 20/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale dell’Umbria una Commissione speciale per ultimare l’attuazione dello Statuto, proporne la revisione e formulare proposte in materia elettorale. La Commissione opera con le strutture consiliari, dura 30 mesi dall’insediamento ed è prorogabile dal Consiglio; prevede anche una disciplina finanziaria a valere sul bilancio 2010 e sugli anni successivi.

Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

La legge regionale dell’Umbria istituisce presso il Consiglio regionale una Commissione speciale incaricata di supportare il completamento dell’attuazione statutaria e di elaborare proposte di revisione normativa interne all’assetto istituzionale regionale.

Compiti della Commissione

La Commissione svolge funzioni di impulso e proposta in tre ambiti principali:

  • predispone gli atti necessari a ultimare l’attuazione dello Statuto regionale;
  • elabora proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno del Consiglio regionale;
  • elabora proposte di legge in materia elettorale.

Organizzazione e supporto operativo

Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione si avvale delle strutture del Consiglio regionale. Le è inoltre consentito:

  • utilizzare figure esterne all’Amministrazione consiliare;
  • promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali interni ed esterni alla Regione;
  • organizzare seminari e convegni;
  • porre in essere ogni ulteriore iniziativa utile all’assolvimento dei compiti assegnati.

Entro un mese dal proprio insediamento la Commissione deve formulare un programma di attività, da sottoporre all’esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile successiva.

Composizione e designazione dei componenti

La Commissione è composta da un consigliere regionale per ciascun gruppo consiliare. Ne sono esclusi il Presidente della Giunta regionale, gli altri componenti della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale.

La designazione avviene su richiesta del Presidente del Consiglio regionale:

  • ciascun gruppo deve indicare il proprio componente entro 5 giorni;
  • in caso di mancata designazione, provvede il Presidente del Consiglio nei 5 giorni successivi, sentito l’Ufficio di Presidenza.

Presidente, Vice Presidente e voto

Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, la Commissione elegge Presidente e Vice Presidente con un’unica votazione a scrutinio segreto.

Il meccanismo di voto segue la rappresentanza ponderata dei gruppi consiliari:

  • ogni componente esprime tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene;
  • se vi è manifesto dissenso di singoli consiglieri appartenenti allo stesso gruppo, tale regola opera con il limite del dissenso espresso.

Nella prima seduta presiede il consigliere più anziano di età. Sono eletti Presidente e Vice Presidente, rispettivamente, i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il consigliere più anziano di età.

Quorum e funzionamento

La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari.

Per il suo funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni permanenti in sede referente.

Durata dell’incarico

La Commissione conclude i propri lavori entro 30 mesi dal suo insediamento. Il termine può essere prorogato con deliberazione del Consiglio regionale.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri connessi all’attuazione della legge sono imputati alla unità previsionale di base 01.1.005, denominata "Funzionamento del Consiglio regionale", nell’ambito delle risorse autorizzate dalla legge di bilancio per l’anno 2010.

Per gli anni 2011 e successivi gli eventuali oneri sono determinati con la legge finanziaria regionale.

Valutazione di attualità

Si tratta di una disciplina organizzativa e finanziaria legata a una Commissione speciale temporanea, con durata limitata e riferita a un’esigenza istituzionale specifica dell’epoca. Per questo, pur non risultando strutturalmente abrogata nel testo fornito, ha oggi rilevanza pratica molto ridotta ed è da considerarsi sostanzialmente superata.

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