L.R. Umbria 18/2010
Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14: Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 18/2010 modifica l’art. 65 della L.R. n. 14/2010 sulla consultazione degli atti regionali. Stabilisce le maggioranze per attivarla, prevede l’obbligo di consultazione su richiesta di tre commissari o di un quinto dei consiglieri entro 2 giorni lavorativi dall’ordine del giorno e, nei casi d’urgenza, limita le modalità consentite.
Modifica della disciplina umbra sulla consultazione degli atti regionali
Modifica della disciplina sulla consultazione degli atti regionali
La legge regionale dell’Umbria 3 agosto 2010, n. 18 interviene in modo puntuale sulla disciplina degli istituti di partecipazione contenuta nella L.R. 16 febbraio 2010, n. 14, con riferimento alla consultazione sugli atti di competenza delle commissioni consiliari.
Attivazione della consultazione
Le commissioni consiliari possono decidere di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modalità della consultazione sono a loro volta decise a maggioranza dei consiglieri presenti, scegliendo tra quelle previste dalla disciplina richiamata.
Consultazione obbligatoria su richiesta
La consultazione deve comunque essere disposta se ne fanno richiesta:
- tre componenti della commissione, oppure
- un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
La richiesta va presentata al Presidente della commissione entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell’ordine del giorno contenente l’atto oggetto della consultazione.
Procedura d’urgenza
Per gli atti per i quali sia stata richiesta e accettata la procedura d’urgenza, l’attivazione della consultazione e la scelta delle relative modalità sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della commissione. In tali casi la consultazione può svolgersi solo con le modalità semplificate indicate dalla disciplina richiamata, oppure con altre modalità semplificate decise dalla commissione.
Ambito ed efficacia della modifica
La legge opera esclusivamente nell’ordinamento regionale umbro e non introduce una disciplina autonoma completa, ma sostituisce il testo dell’art. 65 della L.R. n. 14/2010. Non contiene una disciplina temporanea o limitata nel tempo; incide stabilmente sulla procedura di consultazione.
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