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Legge

L.R. Umbria 22/2010

Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 : Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).

Normativa regionaleL.R. Umbria 22/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria 7 ottobre 2010, n. 22 modifica la L.R. 3/2000 sul CO.RE.COM., rideterminando composizione, durata in carica e modalità di rinnovo, abbreviando alcuni termini procedurali e ridefinendo le funzioni del Comitato, incluse quelle delegate dall’Autorità e il monitoraggio delle comunicazioni regionali. Le nuove regole sui termini si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina del CO.RE.COM. Umbria

Modifiche alla disciplina del CO.RE.COM. Umbria

La legge regionale interviene sulla legge regionale Umbria 11 gennaio 2000, n. 3, aggiornando la disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). Le modifiche riguardano la composizione dell’organo, la durata del mandato, i tempi di rinnovo, alcune scansioni procedurali e la definizione delle funzioni esercitate dal Comitato.

Composizione, elezione e durata dell’organo

Il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che garantiscano assoluta indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi del settore delle comunicazioni, nonché comprovata competenza ed esperienza negli aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici della comunicazione.

I componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. In caso di parità, è eletto il più anziano di età. Subito dopo l’elezione dei componenti, il Consiglio regionale elegge tra essi il Presidente, che risulta quello con il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La nomina formale avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, comunicato all’Autorità.

I membri restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Rinnovo del CO.RE.COM.

Il rinnovo deve avvenire secondo la disciplina richiamata dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei componenti in carica. Se tale termine cade nell’ultimo semestre della legislatura regionale, è prorogato di sette mesi.

Termini procedurali abbreviati

La legge riduce due termini previsti dall’articolo 24 della L.R. n. 3/2000:

  • il termine di cui al comma 1 passa da sessanta a venticinque;
  • il termine di cui al comma 2 passa da venti a dieci.

Funzioni del CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM. esercita le funzioni conferite dalla legislazione nazionale e regionale e quelle espressamente delegate dall’Autorità ai sensi della legge n. 249/1997, secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

Le funzioni delegate sono svolte nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità e solo dopo la stipulazione di convenzioni sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM.

Le convenzioni devono indicare in modo puntuale:

  • le singole funzioni delegate;
  • le risorse necessarie assegnate e trasferite dall’Autorità per il loro corretto esercizio.

Il Comitato svolge inoltre il monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale e può realizzare attività di studio, ricerca e monitoraggio su materie attinenti le comunicazioni per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di specifiche convenzioni.

Regime transitorio

Le modifiche ai termini procedurali previste dall’articolo 2 si applicano anche agli incarichi già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

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