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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18171/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (falsa dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) in relazione a tre censure: 1) vizio di illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo (mancanza di dolo), sostenendo che l'età avanzata e il basso grado di istruzione escludessero la consapevolezza della falsa indicazione dell'ammontare del reddito e che l'indicazione a penna della fonte non prova la conoscenza dell'importo; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità), poiché il danno sarebbe stato esiguo e l'aggravante dell'ammissione al beneficio non dovrebbe di per sé escludere la non punibilità; 3) vizi relativi al diniego delle circostanze generiche (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), lamentando che la Corte non abbia valorizzato età, istruzione e incensuratezza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) sull'elemento soggettivo ha confermato che il dolo (anche in forma eventuale) risultava provato dalla significativa discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo e dal fatto che l'imputata aveva indicato la fonte del reddito a penna; 2) sulla non punibilità ex art. 131-bis ha ricordato che l'aggravante dell'ammissione al beneficio non esclude automaticamente l'applicabilità dell'istituto, ma nel caso concreto la grave discrasia reddituale e le valutazioni del giudice di primo grado (collegate e richiamate dalla Corte d'appello) escludevano la particolare tenuità; 3) sul diniego delle generiche la Corte ha ritenuto la valutazione del merito congrua, rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili e la mancanza di segni di resipiscenza. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il reato è integrato dalla falsa dichiarazione nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha ritenuto integrato il dolo quando la falsità ha effettivamente determinato l'ammissione al beneficio e i dati falsati riguardano redditi propri indicati dall'imputata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere compatibile con la fattispecie aggravata per ammissione al beneficio, ma non opera se, valutati la gravità, l'offensività e il concreto pericolo, il fatto non può essere considerato di particolare tenuità; nel caso la grave discrepanza reddituale ha impedito il riconoscimento.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Le censure di legittimità devono essere fondate e specifiche: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione e sulla supposta illogicità, osservando l'adeguata motivazione in fatto e diritto dei giudici di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Nella dosimetria della pena il giudice di merito ha discrezionalità nell'apprezzare le circostanze generiche e l'adeguamento della pena al caso concreto; la Corte ha ritenuto congrua la mancata attribuzione delle generiche per l'assenza di elementi favorevoli e di segni di resipiscenza.

Massime di principio

  • Per i delitti di falsa dichiarazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la prova del dolo può essere desunta dalla significativa discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo e dalla circostanza che l'imputato abbia indicato la fonte del reddito: non è necessario un'ulteriore prova esplicita della consapevolezza se l'insieme probatorio rende evidente l'adesione al risultato.
  • L'età avanzata o il basso grado di istruzione, da soli, non escludono automaticamente il dolo: occorre fornire elementi specifici che dimostrino l'errore scusabile o l'inesperienza rilevante al momento della dichiarazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è esclusa aprioristicamente dall'aggravante derivante dall'ammissione al beneficio, ma il giudice deve valutare concretamente l'offensività del fatto, l'entità del danno e la prevedibilità dell'evento; una rilevante discrepanza reddituale e il concreto conseguimento dell'ammissione al beneficio rendono difficile il riconoscimento della particolare tenuità.
  • Il riconoscimento delle circostanze generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito: la loro esclusione è legittima se motivata in relazione alla gravità della condotta, alla personalità dell'agente e all'assenza di segni di resipiscenza.
  • In caso di sentenze conformi di primo e secondo grado la Cassazione può leggere congiuntamente i provvedimenti come un unico corpo decisionale: i richiami e l'adozione degli stessi criteri probatori rafforzano la valutazione di merito.

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