Cassazione Penale, Sentenza n. 18171/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (falsa dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) in relazione a tre censure: 1) vizio di illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo (mancanza di dolo), sostenendo che l'età avanzata e il basso grado di istruzione escludessero la consapevolezza della falsa indicazione dell'ammontare del reddito e che l'indicazione a penna della fonte non prova la conoscenza dell'importo; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità), poiché il danno sarebbe stato esiguo e l'aggravante dell'ammissione al beneficio non dovrebbe di per sé escludere la non punibilità; 3) vizi relativi al diniego delle circostanze generiche (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), lamentando che la Corte non abbia valorizzato età, istruzione e incensuratezza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) sull'elemento soggettivo ha confermato che il dolo (anche in forma eventuale) risultava provato dalla significativa discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo e dal fatto che l'imputata aveva indicato la fonte del reddito a penna; 2) sulla non punibilità ex art. 131-bis ha ricordato che l'aggravante dell'ammissione al beneficio non esclude automaticamente l'applicabilità dell'istituto, ma nel caso concreto la grave discrasia reddituale e le valutazioni del giudice di primo grado (collegate e richiamate dalla Corte d'appello) escludevano la particolare tenuità; 3) sul diniego delle generiche la Corte ha ritenuto la valutazione del merito congrua, rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili e la mancanza di segni di resipiscenza. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il reato è integrato dalla falsa dichiarazione nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha ritenuto integrato il dolo quando la falsità ha effettivamente determinato l'ammissione al beneficio e i dati falsati riguardano redditi propri indicati dall'imputata.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere compatibile con la fattispecie aggravata per ammissione al beneficio, ma non opera se, valutati la gravità, l'offensività e il concreto pericolo, il fatto non può essere considerato di particolare tenuità; nel caso la grave discrepanza reddituale ha impedito il riconoscimento.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Le censure di legittimità devono essere fondate e specifiche: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione e sulla supposta illogicità, osservando l'adeguata motivazione in fatto e diritto dei giudici di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Nella dosimetria della pena il giudice di merito ha discrezionalità nell'apprezzare le circostanze generiche e l'adeguamento della pena al caso concreto; la Corte ha ritenuto congrua la mancata attribuzione delle generiche per l'assenza di elementi favorevoli e di segni di resipiscenza.
Massime di principio
- Per i delitti di falsa dichiarazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la prova del dolo può essere desunta dalla significativa discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo e dalla circostanza che l'imputato abbia indicato la fonte del reddito: non è necessario un'ulteriore prova esplicita della consapevolezza se l'insieme probatorio rende evidente l'adesione al risultato.
- L'età avanzata o il basso grado di istruzione, da soli, non escludono automaticamente il dolo: occorre fornire elementi specifici che dimostrino l'errore scusabile o l'inesperienza rilevante al momento della dichiarazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è esclusa aprioristicamente dall'aggravante derivante dall'ammissione al beneficio, ma il giudice deve valutare concretamente l'offensività del fatto, l'entità del danno e la prevedibilità dell'evento; una rilevante discrepanza reddituale e il concreto conseguimento dell'ammissione al beneficio rendono difficile il riconoscimento della particolare tenuità.
- Il riconoscimento delle circostanze generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito: la loro esclusione è legittima se motivata in relazione alla gravità della condotta, alla personalità dell'agente e all'assenza di segni di resipiscenza.
- In caso di sentenze conformi di primo e secondo grado la Cassazione può leggere congiuntamente i provvedimenti come un unico corpo decisionale: i richiami e l'adozione degli stessi criteri probatori rafforzano la valutazione di merito.
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