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Sentenza

Sentenza n. 110/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 1160, pubblicata il 26 giugno 2023, del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 1160 del 26 giugno 2023 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, ed era stato condannato il Ministero al pagamento complessivo di 1.000 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 23 aprile 2024 tramite PEC, con l'indicazione del codice fiscale e delle annualità, secondo le istruzioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione e persistendo l'inadempimento dell'amministrazione, la ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Castrovillari. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001 la disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base dell'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola secondo cui compensi e spese del commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle regolate da tale legge.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva della disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 relativa ai compensi del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria previsto per l'esecuzione spontanea e persistendo l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, è ammissibile l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della condanna pecuniaria, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La disciplina che esclude compensi aggiuntivi per l'attività commissariale dei dirigenti, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per l'ottemperanza ai decreti decisori regolati da tale legge, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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