Sentenza n. 387/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dal dirigente dell’Area IV della Prefettura di Salerno (prot. n. -OMISSIS-) recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione dopo il mancato perfezionamento dell’assunzione da parte del datore di lavoro richiedente il nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato, ha impugnato il diniego prefettizio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiesto dopo che il promittente datore di lavoro si era reso indisponibile a formalizzare l’assunzione. Ha dedotto la violazione dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione e ingiustizia manifesta. Secondo il ricorrente, l’ingresso regolare in forza del nulla osta e la non imputabilità al lavoratore del comportamento datoriale avrebbero imposto il rilascio del permesso per attesa occupazione. L’Amministrazione ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, rilevando che tale titolo presuppone la cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 22, commi 6 e 11, del d.lgs. 286/1998 nel senso che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la precedente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la successiva perdita del posto, anche per dimissioni, non essendo sufficiente il mancato perfezionamento dell’assunzione dopo l’ingresso in Italia. Il comma 6 impone infatti la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso, mentre il comma 11 disciplina la permanenza del lavoratore che abbia già un permesso per lavoro subordinato e perda il posto. La circostanza che il mancato avvio del rapporto sia dipeso dal datore di lavoro, e non dal lavoratore, non consente il rilascio ab initio del permesso per attesa occupazione. Tale interpretazione è giustificata dall’esigenza di evitare elusioni della disciplina sui flussi d’ingresso e ingressi fondati su offerte di lavoro meramente apparenti. È stata ritenuta irrilevante la questione dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento. La domanda cautelare era stata precedentemente accolta per il periculum in mora, mentre il fumus richiedeva approfondimento nel giudizio di merito. Le spese sono state compensate per la natura delle questioni fattuali e giuridiche.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero devono sottoscrivere il contratto di soggiorno di cui al precedente articolo 5 bis.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce il passaggio necessario per il perfezionamento del rapporto lavorativo successivo all’ingresso con nulla osta.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo (…) e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
Il permesso per attesa occupazione è collegato alla perdita di un posto di lavoro nell’ambito di un rapporto previamente e validamente instaurato; non copre il mancato avvio del rapporto.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione relativa al contratto di soggiorno che deve essere sottoscritto dopo l’ingresso del lavoratore straniero.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato regolare e la successiva perdita del posto; non può essere rilasciato ab initio quando il rapporto di lavoro non sia mai stato formalizzato dopo l’ingresso con nulla osta.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro per indisponibilità del datore che aveva richiesto il nulla osta non legittima, di per sé, il rilascio di un permesso per attesa occupazione, anche se la circostanza non è imputabile al lavoratore.
- L’interpretazione restrittiva della disciplina è funzionale a prevenire l’elusione delle norme sui flussi d’ingresso, impedendo che offerte di lavoro meramente apparenti consentano l’ingresso di cittadini stranieri e il successivo ottenimento di un titolo di soggiorno diverso.
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