Cassazione Penale, Sentenza n. 50272/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il furto di energia elettrica (allaccio abusivo) con l'aggravante della violenza sulle cose e della manomissione del contatore; in particolare: Andrea censura l'applicazione delle aggravanti e la motivazione ritenuta carente, contestando la sua partecipazione materiale al danneggiamento del cavo e sostenendo la possibile prescrizione e la mancata valutazione delle attenuanti generiche; Cosimo deduce nullità per mancata comunicazione in relazione al mutamento della trattazione da camerale a presenza nell'udienza del 21/09/2022 e contesta l'omesso esame, da parte della Corte territoriale, della richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale (art. 648, comma 2, cod. pen.) relativa alla ricettazione del contatore.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Andrea Baglivo (con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende per euro 3.000,00), confermando le statuizioni di merito. Quanto a Cosimo Baglivo, il primo motivo (nullità per mancata comunicazione dell'udienza in presenza) è stato ritenuto aspecifico e quindi respinto; il secondo motivo (omessa valutazione dell'attenuante ex art. 648, comma 2) è stato ritenuto fondato: la sentenza è stata annullata limitatamente a tale punto e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame sulla qualificazione/attenuante. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamo alla partecipazione a reato in concorso: valutazione dell'elemento soggettivo in relazione alla partecipazione al medesimo disegno criminoso.
art. 81 cod. pen.
Principio di continuazione e concorso formale tra più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; la Corte ha comunque valutato la rilevanza delle condotte nel contesto fattuale.
art. 624 cod. pen.
Furto di energia elettrica/appropriazione del bene immateriale (energia) mediante allaccio abusivo: la condotta è stata riconosciuta nei confronti degli imputati.
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
N.2 (violenza sulle cose): interpretata come circostanza oggettiva che può aggravare il furto anche quando la violenza è esercitata da terzi, se l'agente era a conoscenza o colpevolmente ignorante; n.7 (esposizione alla pubblica fede): valutata anche rispetto a chi consapevolmente ha fruito dell'allaccio abusivo.
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: nel caso di Cosimo è stata riconosciuta la responsabilità per aver ricevuto il contatore provento di furto; la richiesta difensiva di attenuante speciale ex comma 2 (oggi comma 4) dovrà essere esaminata nel nuovo esame di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Regime delle attenuanti generiche: il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare le attenuanti e non è tenuto a menzionare ogni singola deduzione difensiva, ma deve indicare gli elementi principali che ostano al loro riconoscimento.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la corte ha ritenuto adeguata la motivazione anche per una pena prossima alla media/minimo, con onere motivazionale attenuato.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nullità derivante dalla mancata comunicazione alle parti della trasformazione della trattazione da camerale a presenza nell'ambito della normativa emergenziale: va invocata e provata specificamente; in assenza di richiesta documentata di trattazione orale non sorge l'obbligo di comunicazione.
art. 23-bis legge n.176/2020
Normativa riferita alle misure processuali emergenziali Covid: la Corte ha richiamato i principi ma ha rigettato la censura per mancata specificità.
art. 179 cod. proc. pen.
Conseguenze della nullità processuale: richiamata nella memoria difensiva, la Corte ha valutato la questione con riferimento alla specificità della doglianza.
Massime di principio
- L'aggravante della violenza sulle cose (per furto mediante allaccio abusivo) può essere applicata anche al soggetto che si limita a utilizzare l'allaccio realizzato da altri, quando sia dimostrata la consapevolezza dell'allaccio o la colpevole ignoranza; la distinzione tra autore materiale e beneficiario rileva solo se incide sull'elemento soggettivo.
- La circostanza che il bene sia stato manomesso o esposto alla pubblica fede può essere valutata anche rispetto a chi consapevolmente si avvale della manomissione, salvo che la specifica condotta non sia esclusa per quell'imputato e la questione non sia sollevata tempestivamente e con specificità.
- In tema di determinazione della pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità; quando la pena è prossima al massimo edittale è richiesta motivazione più puntuale; per pene attinenti alla media o vicino al minimo l'onere motivazionale è attenuato e può essere soddisfatto anche con richiamo all'adeguatezza.
- Le doglianze processuali relative alla violazione di norme emergenziali (es. mancata comunicazione cambio di rito da camerale a presenza) richiedono specificità e prova della richiesta da parte di chi ha ottenuto la trattazione orale; in assenza di richiesta documentata, non sorge automaticamente l'obbligo di comunicazione e la censura può essere respinta come aspecifica.
- Se il giudice di merito omette di esaminare una istanza difensiva rilevante (ad es. riconoscimento di attenuante speciale), la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per nuovo esame sul punto.
- Per la cassazione, i motivi devono confrontarsi con le argomentazioni della motivazione di merito: censure generiche o non specificamente riferite alle ragioni del giudice sono spesso dichiarate inammissibili.
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