Sentenza n. 994/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento contraddistinto da pos. n. 20250000685, emesso in data 09.04.2025, notificato in pari data, dal Vice Commissario Amministrativo Consolare e Sociale, dell’Ambasciata d’Italia di Accra, Ghana, con cui è stata respinta la richiesta di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato fondato sull'avvenuto utilizzo del nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo diniego, notificato il 9 aprile 2025, con cui l'Ambasciata d'Italia ad Accra aveva respinto la richiesta di visto per lavoro subordinato. Il diniego si fondava sul rilievo che il nulla osta allegato fosse già stato utilizzato in un precedente procedimento, conclusosi con il diniego del 10 gennaio 2025. Il Tribunale ha rilevato che il nulla osta, rilasciato dal S.U.I. di Brescia il 18 settembre 2024, non era ancora scaduto alla data della seconda richiesta, presentata il 14 febbraio 2025, e che l'Amministrazione aveva riaperto il procedimento sulla base della documentazione prodotta. Gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha annullato il diniego perché fondato sull'erroneo presupposto dell'inutilizzabilità del nulla osta, che risultava ancora efficace alla data della seconda richiesta e della riapertura del procedimento. Ha confermato la necessità di una nuova valutazione motivata dell'istanza alla luce dei documenti presentati. Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione riapre un procedimento per il rilascio di un visto e il nulla osta prodotto è ancora efficace alla data della nuova richiesta, non può respingere l'istanza sulla sola base dell'avvenuto utilizzo del medesimo nulla osta in un precedente procedimento conclusosi negativamente.
- L'annullamento di un diniego fondato su un presupposto erroneo comporta la necessità di una nuova valutazione motivata dell'istanza, tenendo conto della documentazione prodotta e senza predeterminare l'esito del procedimento rieditato.
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