Sentenza n. 2381/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 1.500 euro sulla carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 353/2023, passata in giudicato il 7 marzo 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito del bonus della carta del docente per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto anche il pagamento di interessi legali e moratori e la rivalutazione monetaria, nonché la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero ha contestato la fondatezza della domanda relativamente agli accessori, rilevando che la sentenza civile non conteneva statuizioni su interessi e rivalutazione. Il TAR ha verificato la proponibilità dell’ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e la tempestiva notificazione e proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato solo in parte. Ha accertato l’inadempimento del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento, in favore del ricorrente, della somma di 1.500 euro spettante a titolo di carta del docente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha respinto la domanda relativa a interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, poiché il titolo giudiziario da eseguire non conteneva alcuna statuizione su tali accessori e il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto precettivo del giudicato. Ha accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della sentenza fino all’integrale adempimento. Ha stabilito che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, operi il commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, per un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi nei confronti dell’amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare una penalità di mora e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la cui osservanza costituisce condizione di proponibilità dell’ottemperanza nel caso esaminato.
art. 1, comma 121 e ss., l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta del docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di un ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti della legge Pinto, è ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicata dal TAR nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli adempimenti e i termini dilatori previsti per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto precettivo del titolo esecutivo e non può riconoscere interessi, rivalutazione o altri accessori non liquidati o comunque non contemplati nella sentenza da eseguire.
- In presenza di un inadempimento ingiustificato, protratto nel tempo e relativo ad attività esecutive semplici, la penalità di mora può essere fissata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., purché non produca un effetto manifestamente iniquo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
- La penalità di mora decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, fino all’integrale adempimento.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può operare senza ulteriore compenso quando ciò discenda dal principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando analogicamente la disciplina prevista per i giudizi relativi ai decreti della legge Pinto.
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