Sentenza del 03/04/2019 n. 2013 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IMU-ICI - Esenzione per immobile destinato esclusivamente ad attività ricreative e sportive - Onere delle prova - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’immobile fosse esente dall’ICI ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, in quanto destinato esclusivamente ad attività ricreative e sportive svolte da una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. La controversia riguardava, in particolare, l’onere di dimostrare che tale destinazione esclusiva sussistesse proprio nell’annualità oggetto dell’accertamento.
La decisione
L’esenzione è stata negata perché il contribuente non ha fornito una prova sufficiente della destinazione esclusiva dell’immobile alle attività agevolate durante il periodo d’imposta contestato. La semplice qualificazione dell’ente come società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro o l’astratta destinazione dell’immobile ad attività ricreative e sportive non sono state ritenute sufficienti. L’accertamento dell’ente impositore è quindi risultato confermato.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992
Sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
L’esenzione richiede la compresenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, nonché la prova dell’utilizzo esclusivo dell’immobile per attività agevolate, con modalità non commerciali, nel periodo d’imposta interessato.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali costituiscono eccezioni alla regola generale dell’imposizione e devono essere provate dal contribuente che intende beneficiarne.
- Per l’esenzione ICI prevista per attività ricreative o sportive non basta dimostrare la natura non lucrativa dell’ente: occorre provare anche l’utilizzo esclusivo dell’immobile per le attività agevolate.
- La prova deve riferirsi concretamente all’annualità oggetto dell’accertamento, mediante documentazione idonea a dimostrare l’effettivo utilizzo dell’immobile.
- L’uso promiscuo dell’immobile o la mancanza di prova sulla destinazione esclusiva possono comportare il rigetto dell’esenzione anche quando l’ente possiede formalmente i requisiti di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
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