Cassazione Penale, Ordinanza n. 25282/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Con sentenza del 23 gennaio 2025 il giudice dell'udienza preliminare di Catania, in applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse insufficiente a giustificare l'assenza di ragioni di proscioglimento. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché estranea ai motivi tassativamente deducibili avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il motivo proposto non rientra tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento, cioè quelli attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama l'applicazione della pena su richiesta delle parti, quale base della sentenza impugnata
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso secondo procedura de plano
legge n. 103 del 23 giugno 2017
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., ampliando e tipizzando i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di assenza di colpa
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure sulla mera insufficienza della motivazione in ordine alle ragioni di proscioglimento non sono deducibili.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento è necessariamente contenuta nei limiti imposti dalla natura negoziale dell'istituto, poiché l'imputato, aderendo all'accordo, dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti contestati.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non può essere esteso a profili non espressamente consentiti dal legislatore, pena l'aggiramento della disciplina speciale dell'impugnazione.
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