Cassazione Penale, Sentenza n. 09998/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato: 1) l'applicazione a Vittorio Battista della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per 4 anni con cauzione) e 2) la confisca preventiva di numerosi beni ritenuti nella sua disponibilità anche se formalmente intestati a familiari (inclusi immobili, conti correnti, denaro e orologi). I ricorsi censurano, tra l'altro, la mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, l'illegittima utilizzazione in sede di prevenzione di fatti contenuti in procedimenti penali archiviati o conclusi con assoluzione (violazione della presunzione di innocenza e del principio di non contraddizione), la carenza di correlazione temporale tra la pericolosità e l'acquisto dei beni, e l'errata qualificazione di intestazioni come fittizie imponendo oneri probatori indebiti ai terzi formalmente intestatari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di Vittorio Battista ritenendolo infondato e ha respinto anche i ricorsi di Anna Lasorsa e di Kevin Battista (nei limiti del sindacato di legittimità consentito). In sintesi: la Corte ha confermato che il giudice della prevenzione può valorizzare, nell'ambito del suo sindacato indiziario e con diverso standard probatorio rispetto al processo penale, elementi emersi in procedimenti penali anche non definitivi purché i relativi fatti non siano stati ontologicamente esclusi da una sentenza irrevocabile di assoluzione; ha ritenuto provata la condotta di 'prestasoldi' esercitata in modo sistematico e professionale da Vittorio Battista (configurabile come esercizio abusivo di attività finanziaria ai sensi dell'art. 132 T.U.B.), che ha generato proventi illeciti e un tenore di vita sproporzionato; ha confermato la confisca dei beni, anche se formalmente intestati a convivente/figlio, ove ricorra la presunzione di disponibilità e i terzi non dimostrino adeguatamente la lecita provenienza delle provviste. I ricorsi dei terzi intestatari sono stati respinti nella parte in cui essi non hanno dimostrato la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale e l'origine lecita delle risorse.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e misure di prevenzione)
Usato come quadro normativo principale per definire la pericolosità sociale (art. 1 lett. b), i presupposti per misure personali e patrimoniali (art. 4, art. 24, art. 26, art. 19) e le presunzioni relative alle intestazioni fittizie: la Corte riconosce che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può avvalersi di elementi indiziari e di fatti anche emersi in procedimenti penali non favorevoli al proposto, purché non siano stati ontologicamente esclusi da sentenza irrevocabile di assoluzione.
art. 132 T.U.B. (d.lgs. 1/9/1993, n. 385) - esercizio abusivo di attività finanziaria
Interpretato come norma rilevante per qualificare l'attività di 'prestasoldi' quando svolta in modo continuativo, professionale e rivolta al pubblico (numero indeterminato di soggetti); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi per configurare tale attività anche se non vi sono condanne penali irrevocabili per lo stesso fatto.
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
Definisce i beni soggetti a confisca di prevenzione (frutto di attività illecite o reimpiego). La Corte ha confermato che beni acquistati con risorse accumulate durante il periodo di pericolosità rientrano nella fattispecie, anche se formalmente intestati a terzi.
art. 26 d.lgs. n. 159/2011
Regola oneri probatori e presunzioni in materia di intestazione fittizia: la Corte ha richiamato le presunzioni favorevoli all'accertamento della fittizietà in capo a coniuge/figli/conviventi e ha precisato che il terzo formale può provare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale, ma non può contestare i presupposti della misura che spettano al proposto.
art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite anche in relazione al sindacato sulla motivazione (ammissibile solo per motivazione inesistente o meramente apparente).
art. 192 cod. proc. pen. (richiamo sul diverso standard probatorio)
Riferito per spiegare il diverso grado di rigore tra processo penale (prova) e procedimento di prevenzione (indizi): il giudice della prevenzione può utilizzare presunzioni e indizi non richiesti nello stesso grado dal processo penale, purché siano caratterizzati da gravità, precisione e concordanza.
Art. 6 CEDU e art. 117 Cost.
Richiamati dalle difese con riferimento alla presunzione di innocenza e ai vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale; la Corte ha ritenuto compatibile l'utilizzo di elementi probatori in prevenzione purché non contraddicano un giudicato penale che ontologicamente esclude il fatto.
Art. 111 Cost. e norme processuali rilevanti (es. art. 125 cod. proc. pen.)
Richiamati in relazione al diritto di difesa e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la contestata motivazione non fosse inesistente o meramente apparente e che i principi di diritto alla difesa e ad un'adeguata motivazione fossero rispettati nel decreto impugnato.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indizi emersi in procedimenti penali anche non definitivi, purché i fatti non siano stati ontologicamente esclusi da una sentenza irrevocabile di assoluzione.
- Una sentenza di assoluzione non impedisce automaticamente la valutazione del fatto in sede di prevenzione se la sentenza non ha escluso ontologicamente l'esistenza del fatto; il giudice della prevenzione può altresì riqualificare giuridicamente fatti accertati in sede penale, applicando il diverso standard indiziario proprio della prevenzione.
- Per la confisca di prevenzione si presume la disponibilità dei beni formalmente intestati a coniuge, figli e conviventi (ultimo quinquennio) in mancanza di prove convincenti della loro autonoma capacità economica: il terzo formale deve dimostrare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale e l'origine lecita dei fondi.
- La confisca di prevenzione può colpire beni che costituiscono il frutto di attività illecite o il loro reimpiego; beni acquistati con risorse accumulate nel periodo di pericolosità e sproporzionati rispetto ai redditi leciti possono essere confiscati anche se formalmente intestati a terzi.
- Il giudice della prevenzione opera con uno standard probatorio indiziario: sono ammesse presunzioni e indizi che siano gravidi, precisi e concordanti; tuttavia non può basarsi su prove vietate né assumere come indizi fatti la cui esistenza sia stata definitivamente esclusa da giudicato penale.
- Per i terzi formalmente intestatari, il rimedio principale è dimostrare la reale titolarità e l'estraneità alla provenienza illecita delle provviste; non è consentito loro, salvo casi particolari, contestare i presupposti sostanziali della misura che spettano al proposto.
- Prassi cautelativa in situazioni analoghe: conservare e poter documentare l'origina dei fondi usati per acquisti patrimoniali (contratti, bonifici bancari, donazioni formalizzate), evitare passaggi informali di denaro in vicinanza temporale a operazioni immobiliari, rendere trasparente la provenienza dei capitali quando conviventi o familiari partecipano all'acquisto.
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