Cassazione Penale, Sentenza n. 39371/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado (Tribunale di Modena, 21/09/2023) e in appello (Corte di Appello di Bologna, 21/11/2024) per concorso in truffa ai danni di Corrado Muzzioli: la vittima, ingannata con artifizi, avrebbe versato il prezzo di uno strumento musicale su una carta PostePay intestata all'imputato (reato consumato il 6/4/2019). Il ricorso per cassazione, proposto dall'avv. Ruffo, deduceva: (i) violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., contestando che la sola titolarità della carta e la mancata denuncia di smarrimento siano state ritenute sufficienti per la condanna e chiedendo che mancasse prova dell'effettivo uso della carta da parte dell'imputato; (ii) vizi di motivazione ex art. 606 c.p.p. lett. e) in relazione all'art. 114 c.p. per mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione; (iii) violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all'art. 133 c.p. con riguardo al trattamento sanzionatorio (pena superiore al minimo edittale senza riconoscimento di attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi come manifestamente infondati: ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che ha valorizzato la titolarità della carta e altri elementi probatori, e ha escluso che la censura costituisse un vizio di motivazione manifestamente illogico o contraddittorio. Tuttavia ha accolto il terzo motivo con riferimento al trattamento sanzionatorio: la Corte ha rilevato l'assenza di una motivazione specifica e adeguata sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, sul calcolo della pena. Ne è conseguito l'annullamento parziale della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio su quei punti. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione della responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso in cassazione: la Corte ricorda che non sono ammissibili censure di merito non riconducibili a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; pertanto molti profili dedotti dal ricorrente sono stati ritenuti come nuovo giudizio di merito e inammissibili.
art. 192, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova documentale; la Corte ha ritenuto che la valutazione della genuinità del documento di identità e della titolarità della carta fosse stata adeguatamente motivata dai giudici di merito.
art. 114, comma 1, cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti; la Corte ha valutato che la domanda di riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione era stata esaminata dai giudici di merito con motivazione non apparente, per cui tale censura è stata rigettata.
art. 133, cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte territoriale in merito al non riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, motivo per cui ha disposto l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato nella parte non annullata, ossia la condanna sostanziale per il reato contestato.
Massime di principio
- La titolarità di una carta sulla quale confluiscono i proventi di un illecito costituisce elemento probatorio rilevante e può essere valutata come prova dell'apporto all'illecito, ma da sola può non essere sufficiente se priva di altri riscontri; la sua efficacia probatoria dipende dalla cornice fattuale e dalla motivazione che la collega all'evento criminoso.
- In cassazione non è ammesso proporre un nuovo giudizio di merito: le censure sulla valutazione delle prove sono rilevanti solo se si appunta la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione o l'ignoramento di atti probatori essenziali.
- Il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche richiede espressa e specifica motivazione: un mero enunciato apodittico privo di adeguati riferimenti valutativi è vizio che può determinare l'annullamento limitato della parte relativa al trattamento sanzionatorio.
- Anche quando la Corte di cassazione conferma la responsabilità, può essere disposto il rinvio ad altra sezione per riesaminare solo la determinazione della pena o il riconoscimento di attenuanti, se su questi punti la motivazione manca o è insufficiente.
- Chi impugna in cassazione deve dettagliare perché la motivazione impugnata sia manifesta e illogica o contraddittoria: argomentazioni che chiedono semplicemente una diversa valutazione della prova sono inammissibili.
- Quando si contesta la relazione tra il titolare di strumenti di pagamento e il fatto criminoso, è utile produrre elementi probatori specifici (contatti, uso effettivo della carta, documentazione bancaria, comunicazioni fra le parti) per impedire che la titolarità venga considerata di per sé decisiva.
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