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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45906/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso quale appello ex art. 310 cod. proc. pen. (correggendo l'errato nomen iuris usato dalla parte) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, competente per l'appello. Non è stata decisa la questione di merito (nessuna pronuncia sulla richiesta di liberazione), ma è stata ammessa la impugnazione con il corretto rito per essere esaminata dal Tribunale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato il rigetto dell'istanza di immediata liberazione deducendo vizi di motivazione: il GIP non avrebbe qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e, conseguentemente, sarebbe decorso il termine di fase di sei mesi previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a) n. 2, cod. proc. pen., con perdita di efficacia della misura custodiale.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 1, lett. a) n. 2, cod. proc. pen.

    Norma che fissa il termine di fase per la custodia cautelare (sei mesi per talune ipotesi): il ricorrente invoca il decorso del termine con conseguente perdita di efficacia della misura custodiale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

    Norma sulla specifica qualificazione delle ipotesi di reato in materia di stupefacenti; dalla corretta qualificazione discende il computo dei termini di custodia (secondo il ricorrente la mancata applicazione avrebbe inciso sul termine di fase).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica i casi in cui è previsto l'appello avverso provvedimenti che dispongono misure coercitive; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dovesse essere qualificata come appello ai sensi di questa norma.

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione è ammesso solo contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva; da ciò la Corte trae la necessità dell'appello per le richieste successive di revoca della misura.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente l'ammissibilità dell'impugnazione nonostante l'erronea denominazione (nomen iuris) attribuita dalla parte; la Corte lo applica per correggere e ammettere l'impugnazione come appello.

Massime di principio

  • Se si impugna un provvedimento relativo a misure cautelari successive alla prima applicazione, il mezzo corretto è l'appello, non il ricorso per cassazione; una impugnazione nominata erroneamente può però essere riclassificata.
  • La mancata o errata qualificazione giuridica dei fatti (es. ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90) può incidere sul computo dei termini di custodia e dunque sul diritto alla liberazione; va specificamente dedotta e motivata davanti al giudice competente.
  • La Corte di legittimità può limitarsi a questioni di diritto e a correggere vizi formali dell'impugnazione (riclassificazione e trasmissione), rimettendo la valutazione di merito al giudice d'appello.
  • L'errata denominazione dell'impugnazione non è necessariamente inammissibilità: l'art. 568(5) permette di salvare l'impugnazione se dal testo risulta chiaramente quale rimedio era inteso.
  • In casi analoghi, per ottenere l'immediata liberazione per decorso dei termini è fondamentale dimostrare concretamente quale sia la qualificazione normativa dei fatti e come questa incida sul termine di fase previsto dal codice di procedura penale.

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