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Sentenza

Sentenza n. 1945/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento i) della comunicazione senza data e protocollo, notificata il 6 agosto 2022, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali, - Roma, con oggetto “59° Corso operatore subacqueo fino a 60 metri – Riservata Amministrativa”, con la quale il ricorrente è stato informato che “all’esito dell'iter selettivo previsto dalla ministeriale n. 12562 datata 11 febbraio 2022” lo stesso non si è utilmente collocato in graduatoria per la frequenza del corso di formazione; ii) del “verbale della graduatoria definitiva relativa alle selezioni del 59° Corso di qualificazione per operatore subacqueo fino a 60 metri”, approvata dalla Commissione esaminatrice in data 30 giugno 2022; iii) della comunicazione Prot. 0004407 del 24 giugno 2022 del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato della Spezia, con cui viene comunicato “l’esito dello stage propedeutico svolto […] nel periodo 30 maggio / 24 giugno c.a., con il relativo giudizio di idoneità e la graduatoria di merito conseguente lo svolgimento delle prove di selezione previste dal bando di concorso richiamato in riferimento”, relativa al bando per la “Selezione di personale della Polizia di Stato per il 59° corso di qualificazione per operatore subacqueo fino a 60 metri”, di cui al Bando del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, n. 333/SAA/II/98.05.EB2 (59) – Prot. 12582 dell'11 febbraio 2022; iv) del “verbale della graduatoria preliminare relativa al 59° Corso per operatore subacqueo fino a 60 metri della Polizia di Stato”, della Commissione esaminatrice in data 26 aprile 2022; v) del “verbale della graduatoria preliminare relativa al 59° Corso per operatore subacqueo fino a 60 metri della Polizia di Stato”, della Commissione esaminatrice in data 7 aprile 2022; vi) di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, se e in quanto lesivo dei diritti e delle ragioni del ricorrente. nonché per la declaratoria - del diritto del ricorrente al corretto posizionamento nella graduatoria di merito e, conseguentemente, alla nomina a vincitore. e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica all'adozione del relativo provvedimento – anche cautelare - di ammissione del ricorrente al corso formativo, e in subordine per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, anche in via equitativa.

Giustizia amministrativa202211912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione sostanziale dalla frequenza del 59° corso per operatore subacqueo fino a 60 metri e graduatoria definitiva di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione ministeriale con cui gli è stato comunicato il mancato utile collocamento nella graduatoria per l'ammissione al 59° corso per operatore subacqueo fino a 60 metri, nonché la graduatoria definitiva e gli atti presupposti. Ha dedotto la nullità della procedura e degli atti consequenziali, l'erronea collocazione al quarto posto anziché al secondo, la violazione del bando, il difetto di istruttoria, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, l'ingiustizia manifesta e la violazione dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità, richiamando anche l'art. 21-octies l. 241/1990 e gli artt. 3 e 97 Cost. La censura si fondava sull'assunto che il bando impedisse la partecipazione ai candidati privi di rapporti informativi con giudizio almeno buono nel biennio 2020-2021 e che due controinteressati fossero stati ammessi pur senza tale requisito e non fossero stati successivamente esclusi, nonostante quanto previsto dalla clausola indicata come lett. E.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della graduatoria e degli atti impugnati. Ha richiamato quanto già rilevato in sede cautelare: il Ministero aveva scelto espressamente di non inserire nel bando il requisito dei due anni di servizio per gli agenti e aveva mantenuto il requisito del giudizio complessivo non inferiore a buono nel biennio precedente soltanto per gli appartenenti al ruolo degli agenti che avessero già prestato almeno due anni di servizio. Tale disciplina era finalizzata ad ampliare la platea dei partecipanti anche agli appartenenti al ruolo di base privi della prescritta anzianità, in considerazione della maggiore consistenza e dell'incremento dell'organico di tale ruolo. Secondo il TAR, in presenza di clausole ambigue o dubbie della lex specialis deve privilegiarsi, in applicazione del favor partecipationis e dell'interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale, l'interpretazione che favorisca l'ammissione anziché ostacolarla. Non sono state quindi ravvisate le dedotte violazioni del bando né i vizi di istruttoria, travisamento o erronea valutazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La norma è stata richiamata dal ricorrente tra i parametri di illegittimità, ma il TAR ha respinto le censure senza applicarla specificamente nella motivazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa; il TAR non ha ravvisato una violazione rilevante.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto legittima l'interpretazione ministeriale del bando.

Massime di principio

  • Quando una clausola della lex specialis è ambigua o dubbia, deve essere preferita, in applicazione del favor partecipationis e dell'interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale, l'interpretazione che favorisca l'ammissione dei candidati anziché quella che la ostacoli.
  • La disciplina di una selezione può essere interpretata tenendo conto della scelta espressa dell'amministrazione di non introdurre un requisito di anzianità per una determinata categoria di candidati, qualora tale scelta sia finalizzata ad ampliare la platea dei partecipanti e sia coerente con il testo complessivo del bando.
  • Il requisito del giudizio informativo minimo previsto dalla lex specialis non può essere esteso, mediante interpretazione restrittiva della clausola, a candidati per i quali il bando lo collega espressamente alla sussistenza di una determinata anzianità di servizio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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