Cassazione Civile, Ordinanza n. 05955/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
Il locatore aveva concesso in locazione, con contratto qualificato come transitorio, un immobile abitativo con scadenza al 30 novembre 2013 e canone mensile. Alla scadenza, le conduttrici non avevano rilasciato l'immobile né pagato l’ultimo canone. Il locatore aveva quindi chiesto la convalida di sfratto per finita locazione; le conduttrici si erano opposte sostenendo che si trattasse invece di un ordinario contratto quadriennale. Dopo la conversione del rito e l’esperimento della mediazione, il locatore aveva formulato, in via subordinata, domanda di risoluzione per inadempimento per morosità. I giudici di merito avevano ritenuto tale domanda nuova e quindi inammissibile, rigettando la domanda del locatore. Con il ricorso per cassazione il locatore ha censurato la decisione per violazione delle norme sul procedimento di convalida di sfratto e sul rito locatizio, lamentando che, una volta instaurato il giudizio ordinario a seguito dell’opposizione, egli poteva modificare la domanda originaria e chiedere la risoluzione per inadempimento, trattandosi della medesima vicenda sostanziale e di una domanda alternativa connessa ai fatti dedotti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato determina la chiusura della fase sommaria e l’instaurazione di un autonomo giudizio ordinario, nel quale il locatore può anche sostituire la causa petendi originaria e chiedere la risoluzione per inadempimento in luogo della finita locazione, purché la nuova domanda resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non alteri il contraddittorio. Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.
Norma utilizzata per censurare in cassazione violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 665-667 c.p.c.
Il procedimento per convalida di sfratto, se viene proposta opposizione, si esaurisce nella fase sommaria e prosegue come giudizio ordinario autonomo.
art. 426 c.p.c.
Nel rito locatizio, dopo la conversione del procedimento, le parti possono integrare gli atti e riformulare le domande in relazione alla vicenda sostanziale dedotta.
artt. 101, 112 e 115 c.p.c.
Richiamati nel motivo di ricorso per sostenere che la domanda di risoluzione non costituiva mutatio libelli e che il giudice doveva valutare la domanda nei limiti del contraddittorio e della domanda proposta.
d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
Richiamato per la disciplina della mediazione obbligatoria intervenuta nel corso della controversia.
Massime di principio
- Nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato trasforma il giudizio in un autonomo procedimento ordinario nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà difensive proprie del rito, anche proponendo domande ed eccezioni nuove se collegate alla medesima vicenda sostanziale.
- La parte attrice, nel giudizio ordinario scaturito dall’opposizione allo sfratto, può modificare la domanda originariamente proposta e sostituire la causa petendi, purché la nuova domanda resti connessa ai fatti storici già dedotti e non comprometta il contraddittorio della controparte.
- La nozione di modifica consentita della domanda non si riduce a una mera precisazione o diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo: è ammissibile anche una vera sostituzione della domanda, se la controversia rimane ancorata al medesimo nucleo sostanziale.
- Nel rito locatizio, l’eccezione di mutatio libelli non può essere accolta quando la nuova domanda del locatore rappresenti una domanda alternativa rispetto a quella originaria e sia introdotta a seguito delle difese dell’intimato.
- Rimane decisivo, ai fini dell’ammissibilità della modifica, che l’elemento soggettivo della controversia resti invariato e che la domanda riformulata non comporti un diverso processo su un fatto sostanziale del tutto estraneo a quello inizialmente dedotto.
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