Sentenza del 11/05/2017 n. 11657 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2001, con il quale erano state contestate l'omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute fiscali sui compensi corrisposti a lavoratori subordinati dell'associazione. In Cassazione sono stati proposti otto motivi, riguardanti principalmente il difetto di giurisdizione tributaria, la qualificazione dei rapporti di lavoro, la motivazione e l'allegazione del processo verbale di constatazione, il diritto di difesa, l'assenza di prova testimoniale nel processo tributario e il mancato richiamo al contratto collettivo applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla giurisdizione, precisando che le controversie relative a ritenute alla fonte non operate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta appartengono alla giurisdizione tributaria. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza, perché rivolti direttamente contro l'atto impositivo anziché contro la motivazione della sentenza e perché non indicavano adeguatamente gli atti e le fasi processuali rilevanti. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative agli avvisi di accertamento per omessa effettuazione e versamento di ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro quale sostituto d'imposta. La pronuncia della Corte costituzionale n. 130 del 2008, riferita alle sanzioni amministrative non fiscali per lavoro irregolare, non si applica a una pretesa tributaria avente ad oggetto ritenute IRPEF.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché il legislatore può disciplinare diversamente i mezzi di prova in ragione delle caratteristiche proprie del processo tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
L'eccezione di difetto di giurisdizione non poteva essere utilizzata nel caso concreto per sottrarre la controversia alla giurisdizione tributaria, poiché l'oggetto del giudizio era un accertamento fiscale sulle ritenute IRPEF.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti, i documenti e il momento processuale nei quali le questioni sono state dedotte; in mancanza, le censure sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.
Costituzione, artt. 3 e 24
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non contrasta con il principio di uguaglianza né con il diritto di difesa, poiché le regole probatorie possono differire tra i diversi tipi di processo.
Costituzione, art. 97
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione non incide sulla validità delle specifiche regole processuali tributarie applicate dalla Corte.
L. n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente
L. 27 luglio 2000, n. 212
Le contestazioni relative alla motivazione e agli allegati dell'avviso di accertamento devono essere formulate come critica alla motivazione della sentenza impugnata e adeguatamente documentate nel ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 1403 del 1971
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403
La qualificazione dei rapporti come lavoro subordinato e retribuito, anziché come attività svolta da membri di una comunità religiosa, deve essere contestata mediante specifiche censure alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti l'omessa effettuazione o il mancato versamento di ritenute fiscali da parte del datore di lavoro appartengono alla giurisdizione tributaria, anche quando riguardano rapporti di lavoro subordinato.
- Una pronuncia costituzionale relativa a sanzioni amministrative non fiscali per lavoro irregolare non si estende automaticamente agli avvisi di accertamento relativi a imposte e ritenute fiscali.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare direttamente l'avviso di accertamento: occorre individuare con precisione gli errori contenuti nella motivazione della sentenza impugnata.
- Il principio di autosufficienza impone di indicare gli atti, i documenti, il loro contenuto essenziale e la fase processuale in cui le questioni sono state sollevate; la mancata indicazione comporta l'inammissibilità dei motivi.
- Nel processo tributario la prova testimoniale non è normalmente ammessa e tale limitazione, secondo la giurisprudenza richiamata, non viola di per sé il diritto di difesa o il principio di uguaglianza.
- Quando un rapporto è qualificato come lavoro subordinato e retribuito sulla base di documenti e dati amministrativi, il contribuente deve fornire contestazioni documentali specifiche e tempestive, non mere affermazioni generiche.
- In Cassazione è necessario distinguere chiaramente tra violazione di legge, vizio di motivazione ed error in procedendo; la loro formulazione confusa o non separabile può rendere il motivo inammissibile.
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