Parere n. 1014/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, , con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia contro la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica; e nei confronti del Comune di Muzzana del Turgnano e della società Ditta Pevere Luigi; per l’annullamento del provvedimento di autorizzazione paesaggistica rilasciato con decreto n. 51903/GRFG del 9 novembre 2023 dal Direttore centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, comunicato in data 15 novembre 2023 con nota acquisita al protocollo SABAP-FVG n. 22781 del 16 novembre 2023, nonché di ogni altro atto, anche se non conosciuto, preordinato, connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento regionale di autorizzazione paesaggistica n. 51903/GRFG del 9 novembre 2023, rilasciato senza prescrizioni per la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo destinata alla viabilità di servizio agricola.
Esito
La questione giuridica
La Soprintendenza ha impugnato, con istanza cautelare, l’autorizzazione paesaggistica regionale rilasciata senza prescrizioni, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, nonché eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento, illogicità manifesta, carenza di motivazione, eccesso e sviamento di potere. In particolare, la Soprintendenza sosteneva che, a fronte del proprio parere favorevole con prescrizioni, la Regione avesse autorizzato le opere senza prescrizioni. Nel corso del procedimento la Regione ha rimosso in autotutela l’atto impugnato e la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rimozione in autotutela del provvedimento impugnato da parte della Regione abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dalla Soprintendenza. Ha quindi ritenuto cessata la materia del contendere, con assorbimento dell’istanza cautelare, e ha espresso parere nel senso che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le censure di merito non sono state esaminate, essendo venuto meno l’interesse alla decisione a seguito dell’autotutela regionale.
Osservazioni
Prima censura - Motivazione, contraddittorietà e illogicità
La censura relativa alla violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché all’eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento, illogicità manifesta e carenza di motivazione, non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Seconda censura - Art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 e d.P.R. n. 31/2017
La censura relativa alla disciplina dell’autorizzazione paesaggistica e al procedimento semplificato non è stata esaminata nel merito, poiché la Regione ha rimosso in autotutela il provvedimento impugnato e l’interesse sostanziale della ricorrente è stato integralmente soddisfatto.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è indicata dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica regionale.
d.P.R. n. 31/2017
Il regolamento è richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
art. 3 l. n. 241/1990
La disposizione è indicata quale parametro dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La disposizione fonda la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la rimozione in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere comporta l’assorbimento dell’istanza cautelare e rende superfluo l’esame delle censure di merito.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dalla sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato, costituisce elemento rilevante per accertare la piena soddisfazione della pretesa ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Impugnazione di un’autorizzazione paesaggistica regionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia contro la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il coinvolgimento del Comune di Muzzana del Turgnano e di un’impresa privata. L’impugnazione aveva a oggetto l’autorizzazione paesaggistica regionale n. 51903/GRFG del 9 novembre 2023, relativa alla realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo destinata alla viabilità di servizio di un’attività agricola.
Premesse e svolgimento del procedimento
La Soprintendenza aveva espresso un parere favorevole con prescrizioni nell’ambito del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. La Regione aveva tuttavia rilasciato l’autorizzazione senza prescrizioni. Per tale ragione la Soprintendenza ha proposto ricorso straordinario, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
Nel corso del procedimento, la Regione, con nota del 7 febbraio 2024, ha rimosso in autotutela l’atto impugnato. La Soprintendenza ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla trattazione del ricorso per cessazione della materia del contendere. Il Ministero della cultura, nella relazione istruttoria, si è associato alla richiesta di improcedibilità del gravame.
Censure dedotte
La ricorrente aveva articolato due motivi principali:
- violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento, illogicità manifesta e carenza di motivazione;
- violazione dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, nonché eccesso e sviamento di potere.
Le censure riguardavano, in sostanza, il contrasto tra il parere soprintendentizio favorevole con prescrizioni e il successivo provvedimento regionale che aveva autorizzato le opere senza prescrizioni.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto decisivo il fatto che la Regione avesse rimosso in autotutela il provvedimento impugnato e che la Soprintendenza avesse espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Secondo il Consiglio di Stato, la condotta successiva dell’amministrazione ha determinato la piena soddisfazione del bene della vita perseguito dalla ricorrente. È pertanto venuto meno l’interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio.
La Sezione ha applicato il principio espresso dall’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. L’istanza cautelare è stata assorbita e le questioni relative alla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica non sono state decise nel merito.
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