Sentenza n. 2462/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: - dei verbali di proclamazione degli eletti, con la rettifica dei risultati delle Elezioni Regionali del 2025 per la lista "Casa Riformista per la Campania" nella circoscrizione di Napoli; - del provvedimento di proclamazione degli eletti; - della nota del 7.1.2026 della Commissione Elettorale, con la quale è stato opposto un ulteriore diniego (ovvero, oneri economici insostenibili) alla richiesta di estrazione di copia dei verbali sezionali e del materiale elettorale; - del sostanziale diniego di accesso espresso dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli, che ha impedito alla ricorrente di accedere ai verbali delle Sezioni e provvedimento di proclamazione degli eletti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali e provvedimento di proclamazione degli eletti alle elezioni regionali del 2025, nonché dinieghi o limitazioni all'accesso ai verbali sezionali e al materiale elettorale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata nella lista Casa Riformista per la Campania nella circoscrizione di Napoli, ha dedotto che sui manifesti elettorali fosse stato indicato erroneamente il cognome “Masolo” anziché “Mascolo”. Sebbene la Prefettura avesse disposto la correzione mediante apposizione di etichette, tale intervento non sarebbe stato effettuato in tutte le sezioni. Da ciò sarebbero derivati, secondo la ricorrente, l'annullamento di oltre 300 preferenze correttamente espresse con il cognome esatto e il possibile sviamento di ulteriori voti verso il solo voto di lista o verso altri candidati. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 97 Cost., della l. n. 241/1990 e della normativa elettorale; la violazione dell'art. 69 d.P.R. n. 570/1960, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria per l'annullamento delle schede; la violazione della par condicio elettorale; l'illegittimità del diniego o della limitazione dell'accesso ai verbali sezionali e al materiale elettorale; nonché un'istanza istruttoria per l'acquisizione dei verbali, delle schede annullate e delle tabelle di scrutinio. La ricorrente ha chiesto la rettifica dei risultati per conseguire l'elezione o, in subordine, un migliore collocamento tra i non eletti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale, rilevando il mancato superamento della prova di resistenza. La controinteressata eletta aveva ottenuto 4.663 preferenze, mentre la ricorrente ne aveva ottenute 3.904, con una differenza di 759 voti. Anche il recupero dei circa 300 voti asseritamente annullati non avrebbe quindi potuto modificare l'esito elettorale. È stata ritenuta inidonea anche la prospettazione subordinata relativa a un possibile futuro scorrimento, sia perché fondata su un interesse meramente eventuale, sia perché la ricorrente non aveva indicato il numero e la posizione degli eventuali candidati non eletti che la precedevano né i rispettivi voti. Il giudice ha inoltre respinto la censura sull'accesso, osservando che le amministrazioni destinatarie non disponevano materialmente di tutti i documenti, custoditi presso i Comuni e il Tribunale, e avevano indicato le modalità per ottenerli. Il Comune di Napoli aveva manifestato disponibilità all'ostensione, chiedendo di individuare i documenti e le pagine da estrarre e di anticipare i relativi costi. La ricorrente non aveva dimostrato l'impossibilità di seguire tali modalità né la necessità di ottenere copia integrale di tutti i verbali provinciali. Anche l'istanza istruttoria è stata ritenuta vaga, esplorativa e diretta a colmare le lacune dell'allegazione: non erano state indicate le specifiche sezioni interessate né il numero esatto delle schede o dei voti contestati. L'attenuazione degli oneri di specificità e prova propria del giudizio elettorale non esonera il ricorrente dall'indicare almeno le sezioni, la natura delle anomalie e la precisa consistenza delle contestazioni. L'inammissibilità, avente carattere assorbente, ha esonerato il Collegio dall'esame del merito. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità è richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di affissione e correzione dei manifesti elettorali, ma il giudice non esamina il merito della relativa censura per l'inammissibilità del ricorso.
l. n. 241/1990
È richiamata dalla ricorrente con riguardo alla regolarità dell'azione amministrativa e all'accesso agli atti; il giudice ritiene legittime le modalità indicate dalle amministrazioni per ottenere la documentazione disponibile presso altri enti.
d.P.R. n. 361/1957
Richiamato tra la normativa elettorale posta a fondamento delle censure, senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 69 d.P.R. n. 570/1960
Richiamato in relazione alla contestata nullità delle schede recanti il cognome corretto; la censura non è esaminata nel merito.
artt. 63 e 129 c.p.a.
L'istanza istruttoria è respinta in quanto vaga, esplorativa e non idonea a supplire alle carenze di allegazione e prova del ricorso elettorale.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale il ricorrente deve superare la prova di resistenza, dimostrando che l'accoglimento delle censure e il riconoscimento dei voti contestati consentirebbero concretamente di modificare l'esito dell'elezione o di raggiungere la soglia utile per l'elezione.
- L'interesse a ottenere un migliore collocamento tra i non eletti non è concreto e attuale se è prospettato soltanto in vista di eventuali futuri scorrimenti e non sono indicati la posizione degli altri candidati, il loro numero e i rispettivi voti.
- Anche nel giudizio elettorale, ove gli oggettivi ostacoli all'accesso ai dati possono attenuare il principio di specificità e l'onere della prova, il ricorso deve indicare almeno la natura delle anomalie, le specifiche sezioni interessate e il numero esatto delle schede o dei voti contestati.
- È inammissibile l'istanza istruttoria diretta indiscriminatamente all'acquisizione di tutti i verbali e delle schede elettorali quando sia formulata in modo esplorativo e miri a colmare lacune nell'allegazione dei fatti e nell'individuazione delle contestazioni.
- L'amministrazione che non detiene materialmente la documentazione richiesta non è tenuta a ostenderla direttamente se indica il soggetto presso cui gli atti sono custoditi e le modalità concrete per ottenerne l'accesso; non è illegittimo subordinare l'estrazione integrale alla selezione dei documenti e all'anticipazione dei relativi costi, quando l'istante non dimostri l'impossibilità o l'inadeguatezza di tali modalità.
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