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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29173/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) vizio di motivazione per aver ritenuto gravi indizi anche sulla base di intercettazioni per le quali non risultano in atti i decreti autorizzativi, contestandone l'utilizzabilità; 2) insufficienza dei gravi indizi rispetto al reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990, sostenendo che i contatti con il coindagato Spampinato erano sporadici e riferiti a singole partite di marijuana e che le quantità rinvenute erano modeste, non dimostrando un ruolo di fornitore/custode per la piazza di spaccio; 3) criticità rispetto alle esigenze cautelari e alla scelta della custodia in carcere, rilevando la mancata attualità del pericolo di reiterazione (assenza di contatti dopo precedenti arresti e comportamento colpevole non ripetuto), nonché l'irrilevanza dei precedenti penali.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: sul primo punto ha osservato che la difesa non aveva formulato richiesta rituale di acquisizione dei decreti autorizzativi e che la mancata trasmissione non invalida automaticamente la misura cautelare, potendo solo comportare l'inutilizzabilità delle captazioni se i decreti siano illegittimi e la difesa abbia chiesto l'acquisizione; sul secondo punto ha confermato la congruità e la logicità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi relativi all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti, valorizzando videoriprese, servizi di osservazione, ripetute consegne documentate e il rinvenimento di dosi e materiale da confezionamento in occasione dell'arresto, nonché la presenza di associati fuggiti; sul terzo punto ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti associativi e ha condiviso la valutazione circa il concreto pericolo di reiterazione, non scalfito dall'interruzione dei contatti dovuta all'intervento investigativo. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Definisce il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; rileva il carattere di disponibilità duratura dei partecipanti al programma criminoso. Nel caso di gravi indizi in relazione a tale delitto, la presunzione di esigenze cautelari è rafforzata.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che punisce i delitti in materia di stupefacenti (illeciti principali). Utilizzata per contestare le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede un regime di presunzioni in tema di esigenze cautelari per taluni reati, tra cui l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990: sussistendo gravi indizi, la custodia cautelare in carcere è giustificata salvo prova contraria che dimostri l'assenza delle esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive.

  • Codice di procedura penale, artt. 267 e 268

    Regole procedurali relative alle intercettazioni e alle autorizzazioni giudiziarie; la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi al tribunale del riesame non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può comportare l'inutilizzabilità delle captazioni se i decreti sono adottati fuori dai casi consentiti o in violazione delle norme, sempre che la difesa abbia richiesto l'acquisizione e il controllo sia stato ostacolato.

  • Codice penale, art. 512-bis

    Norma riferita a specifici precedenti penali. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che l'unico precedente richiamato non fosse idoneo a superare la presunzione sulle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione in sede di riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non invalida automaticamente la misura cautelare: la difesa deve chiedere espressamente l'acquisizione per far valere l'inutilizzabilità delle captazioni.
  • In cassazione avverso provvedimenti de libertate il sindacato è limitato: la Corte verifica la sussistenza di illogicità manifesta o violazioni di legge nella motivazione, non procede a rivalutazioni ex novo dei fatti o a diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Per i reati associativi (art. 74 DPR 309/1990) la prova del ruolo nell'organizzazione può ricavarsi da elementi indiziari cumulativi come ripetute consegne, video/servizi di osservazione, quantità e modalità di detenzione, presenza di associati al momento dell'arresto.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. limita la discrezionalità del giudice nella scelta della misura: la custodia in carcere è giustificata se permangono gravi indizi e non emergono elementi concreti che escludano esigenze cautelari o rendano adeguate misure meno afflittive.
  • L'interruzione dei contatti a seguito di indagini o arresti non è automaticamente prova di cessazione volontaria dell'attività criminosa e può non essere sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.
  • Quantitativi di stupefacente, materiale da confezionamento e circostanze oggettive (es. fuga di terzi presenti) integrano elementi a sostegno della gravità del quadro indiziario.
  • Le censure difensive che si limitano a mettere in dubbio la ricostruzione dei fatti o a proporre una diversa valutazione degli elementi probatori difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità se la motivazione di merito è coerente e logica.

Testo integrale

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