Sentenza del 04/09/2018 n. 2662 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Redditi Diversi - Plusvalenza - Cessione di beni immobili - Costi - Inerenza e accrescimento di valore del bene - Necessità - Interessi su mutuo per acquisto immobile - Deducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un bene immobile ai fini IRPEF. Il ricorrente sosteneva che gli interessi pagati sul mutuo contratto per acquistare l'immobile dovessero essere considerati costi inerenti e quindi dedotti dal prezzo di cessione. La decisione distingue tra i costi direttamente riferibili al bene e idonei ad accrescerne il valore, e gli oneri relativi alle modalità di finanziamento dell'acquisto. Gli interessi sul mutuo rientrano nella seconda categoria e non incrementano il valore dell'immobile.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Ai fini del calcolo della plusvalenza immobiliare sono computabili i costi inerenti al bene che ne abbiano incrementato il valore, mentre non sono deducibili gli interessi sul mutuo contratto per l'acquisto, perché collegati alle modalità di finanziamento e non al bene in sé. Per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, rilevano invece i costi riferiti al prezzo del terreno secondo la disciplina specifica.
Norme richiamate
Art. 68, comma 1, del TUIR
Al fine di determinare la plusvalenza relativa alla cessione di beni immobili, si considera ogni costo inerente il bene che genera un accrescimento del valore dell'immobile.
Sono rilevanti i costi direttamente inerenti all'immobile e capaci di aumentarne il valore; non rientrano gli oneri finanziari connessi al reperimento del denaro per l'acquisto.
Art. 68, comma 2, del TUIR
Con riguardo alla cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, i costi sono quelli riferiti al prezzo del terreno.
Per i terreni edificabili opera una disciplina specifica, che collega i costi rilevanti al prezzo del terreno e agli oneri direttamente riferibili alla sua acquisizione.
Massime di principio
- Nel calcolo della plusvalenza immobiliare sono normalmente deducibili i costi documentati direttamente riferibili al bene e idonei ad aumentarne il valore, come interventi, migliorie o oneri strettamente connessi all'immobile.
- Gli interessi passivi di un mutuo utilizzato per acquistare l'immobile, in quanto attinenti alla modalità di finanziamento e non al bene, non incrementano il costo fiscalmente rilevante ai fini della plusvalenza.
- La mera connessione economica tra una spesa e l'acquisto dell'immobile non è sufficiente: occorre dimostrare sia l'inerenza al bene sia l'effettivo incremento del suo valore, nel rispetto della disciplina applicabile al tipo di immobile.
- Per i terreni suscettibili di edificazione occorre applicare la disciplina specifica prevista per tali beni e distinguere i costi riferiti al prezzo del terreno dagli oneri finanziari o personali del contribuente.
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