Sentenza del 04/09/2018 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
REGISTRO - IPOTECARIE - CATASTALI - Agevolazione acquisto prima casa - Inutilizzabilità primo immobile - Irrilevante - Il coniuge non assegnatario dell'abitazione non può usufruire dell'agevolazione per altro immobile - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato nel 2012 una quota di due terzi di un appartamento a Sulmona chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa. L’Agenzia delle Entrate le aveva revocate perché M.C. era già titolare, dal 1997, di una quota di un immobile a Introdacqua acquistato usufruendo delle medesime agevolazioni. Il contribuente sosteneva che tale immobile, acquistato in comunione legale e successivamente assegnato alla moglie in sede di divorzio, non fosse più concretamente utilizzabile e che tale situazione rendesse nuovamente possibile il beneficio. La controversia riguardava l’interpretazione della lettera c) della Nota II-bis, relativa alla precedente fruizione dell’agevolazione su un immobile situato ovunque nel territorio nazionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso del contribuente. Ha stabilito che, nell’ipotesi prevista dalla lettera c), è sufficiente la titolarità di un’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni prima casa, indipendentemente dalla sua effettiva disponibilità o utilizzabilità. L’assegnazione dell’immobile all’ex coniuge non consente quindi di ottenere una seconda volta il beneficio. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, art. 1, Nota II-bis, lett. a)
Acquisto di un immobile ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza o svolge la propria attività lavorativa.
Individua il requisito territoriale collegato alla residenza o all’attività lavorativa dell’acquirente.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, art. 1, Nota II-bis, lett. b)
Il compratore non deve essere titolare, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Riguarda il divieto di possedere un’altra abitazione nello stesso Comune. La giurisprudenza può valutare, in questa specifica ipotesi, anche l’idoneità oggettiva o soggettiva dell’immobile a soddisfare le esigenze abitative.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, art. 1, Nota II-bis, lett. c)
Il compratore non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni previste dalle leggi allora vigenti.
Preclude una nuova agevolazione quando il contribuente abbia già acquistato, usufruendo del beneficio prima casa, un’abitazione situata in qualunque parte del territorio nazionale. In questa ipotesi rileva la titolarità giuridica e la classificazione catastale dell’immobile, non la sua concreta utilizzabilità o disponibilità.
Art. 3, comma 131, legge n. 549 del 1995
Ha eliminato dal testo normativo il riferimento all’idoneità dell’immobile precedentemente posseduto, elemento che rafforza l’interpretazione oggettiva della causa ostativa.
Art. 3, comma 14, lett. c), D.L. n. 669 del 1996
Ha introdotto la formulazione della Nota II-bis applicata nella decisione.
Art. 336, comma 1, c.p.c.
Giustifica il nuovo regolamento delle spese processuali conseguente alla riforma della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Quando si applica la causa ostativa della Nota II-bis, lett. c), la precedente fruizione dell’agevolazione prima casa impedisce, di regola, una nuova agevolazione, anche se il precedente immobile è stato assegnato all’ex coniuge, non è concretamente utilizzabile o non è più nella disponibilità materiale del contribuente.
- La distinzione tra lettera b) e lettera c) è decisiva: la lettera b) riguarda un’altra abitazione nello stesso Comune, mentre la lettera c) riguarda un immobile acquistato con agevolazioni prima casa ovunque situato in Italia.
- Per la lettera c) prevale un criterio oggettivo fondato sulla titolarità del diritto reale e sulla classificazione catastale dell’immobile; le condizioni personali, familiari o abitative del contribuente normalmente non superano il divieto.
- La mera assegnazione della casa familiare o dell’abitazione all’ex coniuge non equivale necessariamente alla perdita della precedente titolarità rilevante ai fini fiscali e, comunque, non consente automaticamente di ottenere nuovamente il beneficio.
- Le agevolazioni fiscali prima casa sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese a situazioni non espressamente previste dalla legge.
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