Sentenza del 04/09/2018 n. 2661 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCISE - Agevolazioni - Autoconsumo - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa agevolativa è stata esclusa limitatamente all'energia elettrica prodotta e fornita a soggetti diversi dall'autoproduttore. Per tale energia il produttore è considerato fornitore obbligato e deve adempiere agli obblighi fiscali conseguenti, incluso il pagamento dell'accisa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare l'agevolazione prevista per l'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata quando una parte dell'energia veniva fornita o venduta a soggetti diversi dal produttore, anche se appartenenti a imprese consorziate. La disciplina richiede che l'autoproduttore sia anche l'integrale consumatore dell'energia agevolata; pertanto, l'energia ceduta a terzi non rientra nell'agevolazione. Non è inoltre applicabile, per estensione, l'analoga disciplina relativa all'addizionale locale sull'energia elettrica.
Norme richiamate
Art. 52 del Testo Unico sulle Accise
Per fruire dell'agevolazione è necessario che l'autoproduttore dell'energia elettrica sia anche il suo integrale consumatore.
L'agevolazione per l'autoconsumo si applica soltanto all'energia effettivamente consumata dall'autoproduttore e non a quella ceduta o venduta a soggetti terzi, anche se consorziati.
Normativa sull'addizionale locale sull'energia elettrica
La disciplina analoga prevista per l'addizionale locale non può essere utilizzata per estendere l'agevolazione prevista dall'art. 52 del Testo Unico sulle Accise all'energia fornita a terzi.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate all'autoproduzione e all'autoconsumo richiedono, di regola, una corrispondenza effettiva tra il soggetto che produce e quello che consuma l'energia.
- L'energia elettrica ceduta a soggetti distinti dal produttore non beneficia dell'esenzione o riduzione prevista per l'autoconsumo, anche quando i destinatari appartengono allo stesso gruppo, consorzio o organizzazione economica.
- Il soggetto che produce energia e la fornisce a terzi può assumere la qualifica di fornitore obbligato, con conseguente obbligo di registrazione, dichiarazione e pagamento dell'accisa.
- Le agevolazioni fiscali non possono essere estese per analogia da una diversa imposta o addizionale: occorre verificare puntualmente i presupposti previsti dalla specifica norma applicabile.
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