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Sentenza

Sentenza del 04/09/2018 n. 2661 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCISE - Agevolazioni - Autoconsumo - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa agevolativa è stata esclusa limitatamente all'energia elettrica prodotta e fornita a soggetti diversi dall'autoproduttore. Per tale energia il produttore è considerato fornitore obbligato e deve adempiere agli obblighi fiscali conseguenti, incluso il pagamento dell'accisa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare l'agevolazione prevista per l'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata quando una parte dell'energia veniva fornita o venduta a soggetti diversi dal produttore, anche se appartenenti a imprese consorziate. La disciplina richiede che l'autoproduttore sia anche l'integrale consumatore dell'energia agevolata; pertanto, l'energia ceduta a terzi non rientra nell'agevolazione. Non è inoltre applicabile, per estensione, l'analoga disciplina relativa all'addizionale locale sull'energia elettrica.

Norme richiamate

  • Art. 52 del Testo Unico sulle Accise

    Per fruire dell'agevolazione è necessario che l'autoproduttore dell'energia elettrica sia anche il suo integrale consumatore.

    L'agevolazione per l'autoconsumo si applica soltanto all'energia effettivamente consumata dall'autoproduttore e non a quella ceduta o venduta a soggetti terzi, anche se consorziati.

  • Normativa sull'addizionale locale sull'energia elettrica

    La disciplina analoga prevista per l'addizionale locale non può essere utilizzata per estendere l'agevolazione prevista dall'art. 52 del Testo Unico sulle Accise all'energia fornita a terzi.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali collegate all'autoproduzione e all'autoconsumo richiedono, di regola, una corrispondenza effettiva tra il soggetto che produce e quello che consuma l'energia.
  • L'energia elettrica ceduta a soggetti distinti dal produttore non beneficia dell'esenzione o riduzione prevista per l'autoconsumo, anche quando i destinatari appartengono allo stesso gruppo, consorzio o organizzazione economica.
  • Il soggetto che produce energia e la fornisce a terzi può assumere la qualifica di fornitore obbligato, con conseguente obbligo di registrazione, dichiarazione e pagamento dell'accisa.
  • Le agevolazioni fiscali non possono essere estese per analogia da una diversa imposta o addizionale: occorre verificare puntualmente i presupposti previsti dalla specifica norma applicabile.

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