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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18807/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia riguarda un ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. proposto contro un'ordinanza della Cassazione che aveva confermato la condanna della ricorrente a restituire all'associazione la somma di euro 172.206,35. La ricorrente ha dedotto un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. articolando due censure: (1) la Corte avrebbe supposto erroneamente l'inesistenza di un litisconsorzio necessario, poiché nel giudizio di merito sarebbe stato evocato anche un soggetto fisico in proprio, oltre che quale presidente dell'associazione, e il contraddittorio non sarebbe stato integrato; (2) la Corte avrebbe supposto l'inesistenza di fatti invece risultanti dagli atti, cioè i pagamenti e i finanziamenti asseritamente effettuati dalla ricorrente in favore dell'associazione, fatti che avrebbero dovuto incidere sulla giustificazione dei prelievi dai conti dell'ente. L'associazione si è costituita con controricorso e le parti hanno depositato memorie.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la censura non specifica e, comunque, non riconducibile a errore di fatto, perché la questione del litisconsorzio necessario attiene all'interpretazione di norme giuridiche e non a una svista percettiva. Quanto al secondo motivo, ha osservato che nell'ordinanza impugnata la Corte aveva già esaminato il tema dei versamenti, valorizzando l'accertamento della Corte d'appello secondo cui tali pagamenti, privi di adeguata documentazione, non giustificavano i prelievi; pertanto la doglianza mirava in realtà a contestare una valutazione di merito o l'interpretazione del motivo di ricorso, non un errore percettivo revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto non controverso e decisivo; non ricorre quando si contesta una valutazione giuridica o di merito, né quando la Corte abbia effettivamente esaminato il punto decidendo in senso sfavorevole.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio revocatorio contro le decisioni della Cassazione non può essere usato per rimettere in discussione la valutazione dei motivi di ricorso o la ricostruzione giuridica compiuta nella decisione impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La deduzione relativa all'omesso esame di fatti o documenti non può essere trasformata in revocazione quando la Corte abbia già pronunciato sul motivo, sia pure respingendolo in rito o valorizzando gli accertamenti di merito.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una mancata percezione immediata dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo; non ricorre se la censura investe l'interpretazione di norme, la qualificazione processuale della vicenda o la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di un asserito litisconsorzio necessario non è normalmente veicolabile come errore di fatto, perché implica un giudizio giuridico sulla struttura del rapporto processuale e sulla necessità del contraddittorio.
  • Non vi è errore di fatto revocatorio quando la Corte di cassazione abbia effettivamente esaminato il motivo, anche senza prendere in considerazione ogni argomento svolto dalla parte: in tal caso la doglianza riguarda al più un errore di giudizio o di motivazione.
  • La revocazione non può essere utilizzata come surrogato di un nuovo giudizio di legittimità per contestare accertamenti di merito già compiuti dal giudice di appello e richiamati dalla Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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