Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1867/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. P-NA/L/Q/2023/106194 di revoca del nulla osta al lavoro, emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Napoli in data 17/03/2025 e conosciuto in data 23/03/2026, nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.

Giustizia amministrativa202603786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro adottata dalla Prefettura di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, il difetto di partecipazione procedimentale e ha invocato la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in relazione al decesso del datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta. Il giudice ha rilevato che il preavviso risultava consegnato alla PEC dell'avvocato dal quale era pervenuta la richiesta di convocazione per la procedura di primo ingresso e che tale indirizzo coincideva con quello inserito nel sistema SPI. Ha inoltre considerato che, dopo l'ingresso in Italia, il ricorrente non era stato assunto dal datore di lavoro richiedente, che il decesso di quest'ultimo era avvenuto quando il visto di ingresso era già scaduto da tempo e comunque dopo l'adozione della revoca, e che il rilascio del permesso per attesa occupazione appariva precluso dall'inesistenza del rapporto di lavoro e dalla mancanza originaria dei requisiti richiesti per il buon esito della procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris. Ha ritenuto non fondate, allo stato, le censure relative alla violazione della partecipazione procedimentale, poiché il preavviso risultava regolarmente consegnato a un indirizzo PEC riconducibile alla procedura e coincidente con quello presente nel sistema SPI. La mancata assunzione del lavoratore dopo l'ingresso, l'intervenuta scadenza del visto prima del decesso del datore di lavoro e la posteriorità del decesso rispetto alla revoca hanno inoltre sostenuto la valutazione negativa sulla fondatezza delle doglianze. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è stato ritenuto, in sede cautelare, apparentemente precluso dall'inesistenza del rapporto di lavoro e dall'assenza ab origine dei requisiti normativi. Non è stata svolta una decisione definitiva sul merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla sussistenza del fumus boni iuris; il giudice lo ha escluso e ha respinto l'istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando le censure dedotte non risultino assistite da un sufficiente fumus boni iuris.
  • La comunicazione del preavviso procedimentale può ritenersi idonea quando risulti consegnata all'indirizzo PEC utilizzato per la procedura amministrativa e coincidente con quello registrato nel sistema informatico dell'amministrazione.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro richiesto per il primo ingresso dello straniero può impedire il buon esito della procedura e precludere, in presenza degli ulteriori elementi considerati dal giudice, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Il decesso del datore di lavoro, se avvenuto dopo la revoca del nulla osta e dopo la scadenza del visto d'ingresso, non incide, allo stato cautelare, sulla legittimità della revoca né supera la mancanza originaria dei requisiti della procedura.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.