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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-752/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2024. — EP contro Maahanmuuttovirasto. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 12 e 22 – Tutela rafforzata contro l’allontanamento – Applicabilità – Cittadino di un paese terzo che soggiorna nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo – Decisione di allontanamento verso lo Stato membro che gli ha conferito tale status adottata, da quest’altro Stato membro, per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Divieto d’ingresso temporaneo nel territorio di detto altro Stato membro, da quest’ultimo imposto – Inadempimento dell’obbligo di presentare, presso lo stesso altro Stato membro, una domanda di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109 – Decisione di allontanamento di tale cittadino di un paese terzo verso il suo paese di origine adottata da quest’ultimo Stato membro per gli stessi motivi. — Causa C-752/22

Giurisprudenza europea62022CJ0752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce che il regime speciale di protezione dei soggiornanti di lungo periodo non viene meno perché l’interessato soggiorni irregolarmente nel secondo Stato membro o non abbia presentato domanda di permesso di soggiorno. In tali casi continua ad applicarsi l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109, con il relativo obbligo di consultazione del primo Stato membro e con le garanzie dell’articolo 12. La Corte afferma inoltre l’effetto diretto delle disposizioni rilevanti, consentendone l’invocazione davanti al giudice nazionale.

Tutela rafforzata contro l’allontanamento del soggiornante di lungo periodo UE: applicabilità anche se il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente nel secondo Stato membro senza aver chiesto il permesso di soggiorno

La questione giuridica

Se l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE si applichi alla decisione del secondo Stato membro di allontanare dal territorio dell’Unione un soggiornante di lungo periodo, per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, quando l’interessato soggiorna in tale Stato in violazione di un divieto d’ingresso e non ha presentato domanda di permesso di soggiorno ai sensi del capo III; e, in caso affermativo, se gli articoli 12, paragrafo 3, e 22, paragrafo 3, siano direttamente invocabili dal singolo nei confronti dello Stato membro.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la tutela rafforzata contro l’allontanamento prevista dall’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109 si applica anche quando il soggiornante di lungo periodo, titolare dello status in un primo Stato membro, soggiorna nel secondo Stato membro in violazione di un divieto d’ingresso e senza aver chiesto il permesso di soggiorno previsto dal capo III. Inoltre, gli articoli 12, paragrafo 3, e 22, paragrafo 3, hanno contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, quindi possono essere invocati dal singolo contro lo Stato membro che intenda adottare una decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Direttiva 2011/51/UE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 12, paragrafi 1 e 3, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 22, paragrafi 1-5, direttiva 2003/109/CE

Tutela rafforzata contro l’allontanamento del soggiornante di lungo periodo UE

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema finlandese) in materia di immigrazione e, in particolare, di allontanamento di un cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro. La Corte chiarisce l’ambito applicativo della direttiva 2003/109/CE quando il secondo Stato membro intenda adottare una decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Fatti e procedimento principale

EP, cittadino russo, era titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE rilasciato dall’Estonia. In Finlandia era già stato oggetto di più decisioni di allontanamento e di divieti d’ingresso; nel 2019 l’Ufficio per l’immigrazione finlandese ha ordinato la sua espulsione verso la Russia per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza, imponendogli anche un divieto d’ingresso nello spazio Schengen. In seguito EP è rientrato in Finlandia ed è stato nuovamente allontanato verso l’Estonia. Il giudice del rinvio dubita dell’applicabilità della direttiva 2003/109/CE, perché EP soggiornava in Finlandia in violazione di un divieto d’ingresso e non aveva chiesto un permesso di soggiorno ai sensi del capo III della direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/109/CE, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE;
  • l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, sulla tutela contro l’allontanamento dei soggiornanti di lungo periodo;
  • l’articolo 22, paragrafi 1-5, sul soggiorno negli altri Stati membri, sulla riammissione e sull’allontanamento dal territorio dell’Unione;
  • la direttiva 2008/115/CE, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, che salva le disposizioni più favorevoli del diritto dell’Unione in materia di immigrazione e asilo;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva anzitutto che lo status di soggiornante di lungo periodo conferito dal primo Stato membro attribuisce all’interessato un diritto di soggiorno negli altri Stati membri secondo le condizioni del capo III della direttiva. Richiama poi il considerando 16, che afferma la necessità di una tutela rafforzata contro l’espulsione.

Sul piano letterale, l’articolo 22, paragrafo 3, non limita la sua applicazione alle sole ipotesi in cui il soggiornante abbia già chiesto o ottenuto un permesso di soggiorno nel secondo Stato membro. La disposizione è formulata in modo sufficientemente ampio da ricomprendere anche il caso in cui il soggiornante di lungo periodo si trovi nel secondo Stato membro in violazione di un divieto d’ingresso e non abbia presentato la domanda di permesso entro il termine previsto dall’articolo 15, paragrafo 1.

Sul piano sistematico, la Corte rileva che l’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), contempla espressamente l’ipotesi del mancato rispetto delle condizioni del capo III e quella del soggiorno non legale nel secondo Stato membro come possibili basi di una decisione di allontanamento. Questo conferma che tali circostanze non escludono l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 3.

Quanto al rapporto con la direttiva 2008/115, la Corte ritiene che, trattandosi di una tutela più favorevole, prevalga la disciplina speciale della direttiva 2003/109/CE in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva rimpatri. L’interpretazione accolta evita inoltre una lacuna nella tutela rafforzata contro l’espulsione.

Effetto diretto degli articoli 12, paragrafo 3, e 22, paragrafo 3

La Corte ricorda i criteri classici dell’efficacia diretta: la disposizione deve essere incondizionata e sufficientemente precisa. Osserva che, nel caso finlandese, tali disposizioni non risultavano espressamente trasposte nel diritto nazionale, ma ciò non impedisce loro di produrre effetti diretti.

Secondo la Corte, l’articolo 22, paragrafo 3, impone obblighi chiari al secondo Stato membro: applicare le garanzie dell’articolo 12, adottare la decisione solo per gravi motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, consultare il primo Stato membro e garantire l’esecuzione effettiva della misura. L’articolo 12, paragrafo 3, individua inoltre i fattori da considerare prima di un allontanamento: durata del soggiorno, età, conseguenze per l’interessato e i familiari, vincoli con il paese di soggiorno o con quello d’origine. Tali prescrizioni sono quindi invocabili dal singolo davanti al giudice nazionale.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che la tutela rafforzata contro l’allontanamento prevista dall’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109 si applica anche al soggiornante di lungo periodo che soggiorni nel secondo Stato membro in violazione di un divieto d’ingresso e senza aver richiesto il permesso di soggiorno previsto dal capo III. Aggiunge che gli articoli 12, paragrafo 3, e 22, paragrafo 3, possono essere direttamente invocati nei confronti del secondo Stato membro quando esso intenda adottare una decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Rilievo pratico per gli operatori

La pronuncia è rilevante perché conferma che la protezione del soggiornante di lungo periodo UE opera anche in presenza di irregolarità del soggiorno nel secondo Stato membro e che l’autorità nazionale non può qualificare automaticamente il caso come mera espulsione ai sensi della direttiva 2008/115. Per la difesa dello straniero, assume rilievo la verifica puntuale delle garanzie dell’articolo 12 e dell’obbligo di consultazione del primo Stato membro previsto dall’articolo 22.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionesoggiornanti di lungo periodoallontanamento ed espulsioneordine pubblico e pubblica sicurezzaefficacia diretta

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