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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-509/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 maggio 2019. — Minister for Justice and Equality contro PF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supreme Court. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza. — Causa C-509/18

Giurisprudenza europea62018CJ0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha risolto una questione relativa alla qualifica del procuratore generale lituano come "autorità giudiziaria emittente" ai fini del mandato d’arresto europeo. Ha affermato che tale nozione non si limita ai giudici, ma può comprendere anche un procuratore che partecipi all’amministrazione della giustizia penale e sia indipendente dall’esecutivo. La decisione di emissione deve tuttavia inserirsi in un sistema che assicuri garanzie procedurali e controllo giurisdizionale effettivo sulla proporzionalità del mandato.

Mandato d’arresto europeo: il procuratore generale di uno Stato membro può essere "autorità giudiziaria emittente" se indipendente dall’esecutivo e competente a esercitare l’azione penale.

La questione giuridica

Se la nozione autonoma di "autorità giudiziaria emittente" di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 comprenda il procuratore generale di uno Stato membro che, pur non appartenendo al potere giudiziario in senso organico, è competente a esercitare l’azione penale e gode di indipendenza dal potere esecutivo; e, in subordine, quali criteri vadano applicati per verificare tale qualifica e la necessità di un controllo giurisdizionale effettivo sulla decisione di emissione.

Principio di diritto

La nozione di "autorità giudiziaria emittente" dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata in senso autonomo e uniforme nel diritto dell’Unione: essa può includere il procuratore generale di uno Stato membro quando, pur non essendo un organo giurisdizionale, partecipi all’amministrazione della giustizia penale, sia competente a emettere il mandato d’arresto europeo ai fini dell’azione penale e il suo status garantisca indipendenza dal potere esecutivo nell’adozione di tale decisione. Resta necessario che l’ordinamento dello Stato membro assicuri, almeno a uno dei livelli di protezione del sistema, il rispetto della tutela giurisdizionale effettiva e il controllo della proporzionalità della misura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 3 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4 bis decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 5 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 6 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 7 UE
  • Articolo 31 UE
  • Articolo 82 TFUE
  • Articolo 6 TUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Mandato d’arresto europeo e status del procuratore generale lituano

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale della Repubblica di Lituania nei confronti di PF. La Corte è chiamata a chiarire se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, un procuratore generale possa essere qualificato come "autorità giudiziaria emittente".

Fatti e procedimento principale

PF, cittadino lituano, era ricercato per fatti qualificati come rapina a mano armata e contestava davanti ai giudici irlandesi la validità del mandato, sostenendo che il procuratore generale di Lituania non fosse un’autorità giudiziaria ai sensi della decisione quadro. La High Court e poi la Court of Appeal hanno ritenuto invece che tale qualifica sussistesse; la Supreme Court ha quindi sollevato le questioni pregiudiziali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se i criteri decisivi per la qualifica di autorità giudiziaria emittente fossero l’indipendenza dal potere esecutivo e la funzione di amministrare la giustizia o di parteciparvi;
  • quali ulteriori criteri dovessero eventualmente essere applicati;
  • se, nel caso del procuratore generale lituano, la risposta dovesse essere positiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la decisione quadro 2002/584/GAI, specie i considerando 5, 6, 8 e 10, nonché gli articoli 1, 3, 4, 4 bis, 5 e 6;
  • la decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica la decisione quadro 2002/584;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
  • l’articolo 7 UE e l’articolo 6 TUE nel contesto del sistema di fiducia reciproca;
  • l’articolo 82 TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 UE;
  • la Carta dei diritti fondamentali, con riferimento al diritto alla libertà e alla tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte: interpretazione autonoma della nozione

La Corte ribadisce anzitutto che il mandato d’arresto europeo si fonda sul principio di riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca tra Stati membri. Tuttavia, tale meccanismo vale solo per i mandati che costituiscono una vera "decisione giudiziaria" emessa da un’"autorità giudiziaria" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.

La nozione di autorità giudiziaria emittente è autonoma e uniforme nel diritto dell’Unione e non può essere lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti nazionali. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui tale nozione non si limita ai soli giudici o organi giurisdizionali, ma può comprendere autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale, in contrapposizione a ministeri e polizia, che appartengono al potere esecutivo.

Applicazione ai pubblici ministeri

Secondo la Corte, un’autorità come un procuratore che abbia il potere, nel procedimento penale, di esercitare l’azione penale per condurre la persona dinanzi a un giudice, partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro interessato. Nel caso lituano, dalle informazioni fornite emergeva che il procuratore generale:

  • organizza e dirige l’istruzione;
  • esercita l’azione penale;
  • opera in modo indipendente dal potere esecutivo;
  • svolge un ruolo essenziale nel procedimento penale.

Per questo la Corte ritiene che il procuratore generale di Lituania partecipi all’amministrazione della giustizia penale.

Garanzie di indipendenza e controllo giurisdizionale

La Corte precisa però che, quando il mandato d’arresto europeo è emesso da un’autorità che non è un giudice o un organo giurisdizionale, l’ordinamento dello Stato membro deve garantire che tale autorità agisca in modo obiettivo e indipendente, senza rischio di istruzioni individuali dell’esecutivo. Inoltre, la decisione di emissione e la sua proporzionalità devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale conforme ai requisiti della tutela giurisdizionale effettiva.

Nel caso di specie, la Corte osserva che il procuratore generale lituano godeva di una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’emissione del mandato d’arresto europeo. Tuttavia, dagli atti non risultava se le sue decisioni fossero soggette a un controllo giurisdizionale pienamente conforme ai requisiti dell’effettiva tutela; tale verifica è rimessa al giudice nazionale.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la nozione di "autorità giudiziaria emittente" di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 comprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente a esercitare l’azione penale e gode di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

Principio affermato

La qualifica di autorità giudiziaria emittente dipende non dalla sola appartenenza organica al potere giudiziario, ma dalla partecipazione all’amministrazione della giustizia penale e dalle garanzie di indipendenza rispetto all’esecutivo, integrate da un controllo giurisdizionale effettivo sulla decisione di emissione quando essa non provenga da un giudice in senso stretto.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprocoindipendenza del pubblico ministerotutela giurisdizionale effettiva

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