Corte di giustizia, Sentenza C-508/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 maggio 2019. — Minister for Justice and Equality contro OG e PI. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Supreme Court e High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni individuali – Insussistenza della garanzia di indipendenza. — Cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunendo due rinvii pregiudiziali irlandesi, ha chiarito i requisiti soggettivi dell’autorità che emette un mandato d’arresto europeo. Ha riconosciuto che la procura partecipa all’amministrazione della giustizia penale, ma ha escluso che possa essere considerata "autorità giudiziaria emittente" se il diritto nazionale consente al Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali sulla decisione di emettere il mandato. La mancanza di istruzioni nel caso concreto non sana l’assenza della necessaria indipendenza strutturale.
Mandato d’arresto europeo: una procura può essere "autorità giudiziaria emittente" solo se è indipendente dal potere esecutivo e non esposta a istruzioni individuali del Ministro della giustizia.
La questione giuridica
Se la nozione di "autorità giudiziaria emittente" di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI comprenda le procure di uno Stato membro che, pur essendo competenti ad avviare l’azione penale, sono inserite in una struttura gerarchica dipendente dal Ministro della giustizia e possono ricevere ordini o istruzioni individuali dal potere esecutivo; e, in particolare, se l’assenza di istruzioni nel caso concreto sia sufficiente a soddisfare il requisito di indipendenza.
Principio di diritto
La Corte afferma che la nozione di "autorità giudiziaria emittente" non può includere una procura che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia penale, sia esposta al rischio di ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo nella decisione di emettere un mandato d’arresto europeo. È quindi decisiva la garanzia strutturale di indipendenza, e non basta che, nel caso concreto, non sia stata impartita alcuna istruzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 6, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1, paragrafi 1-3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articoli 3, 4, 4 bis e 5, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 7, paragrafo 1, TUE
- Articolo 82, paragrafo 1, lettera d), TFUE
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Articoli 146 e 147 del GVG tedesco
Mandato d’arresto europeo e status della procura come autorità giudiziaria emittente
La pronuncia è resa in due rinvii pregiudiziali irlandesi, uno ordinario e uno trattato in via d’urgenza, relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi in Germania nei confronti di OG e PI. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, cioè se una procura nazionale possa qualificarsi come "autorità giudiziaria emittente" quando opera sotto il rischio di istruzioni del potere esecutivo.
Fatti e procedimento principale
Nel caso C‑508/18, la procura di Lubecca aveva emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di OG; nel caso C‑82/19 PPU, la procura di Zwickau aveva emesso un mandato analogo nei confronti di PI. In entrambi i procedimenti gli interessati hanno contestato la validità dei mandati sostenendo che le procure tedesche non sarebbero autorità giudiziarie ai sensi della decisione quadro, perché soggette alla struttura gerarchica del sistema tedesco e al potere di vigilanza e direzione del Ministro della giustizia.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto la decisione quadro 2002/584/GAI, in particolare:
- il considerando 5, sul passaggio dall’estradizione al sistema di consegna tra autorità giudiziarie;
- il considerando 6, che collega il mandato d’arresto europeo al principio di riconoscimento reciproco;
- il considerando 8, relativo al controllo sufficiente sull’esecuzione;
- il considerando 10, che richiama l’elevato livello di fiducia tra Stati membri;
- l’articolo 1, che definisce il mandato d’arresto europeo come "decisione giudiziaria";
- l’articolo 6, paragrafo 1, che definisce l’"autorità giudiziaria emittente". Sono inoltre richiamati l’articolo 7 TUE, l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), TFUE e l’articolo 267 TFUE. Sul piano nazionale, vengono menzionati gli articoli 146 e 147 del GVG tedesco, che attribuiscono ai superiori gerarchici e al Ministro della giustizia il potere di impartire istruzioni alle procure.
Ragionamento della Corte: interpretazione autonoma della nozione di autorità giudiziaria
La Corte ribadisce che la nozione di "autorità giudiziaria" nell’ambito del mandato d’arresto europeo richiede un’interpretazione autonoma e uniforme nell’Unione. Tale nozione non coincide necessariamente con giudici o tribunali in senso stretto, ma può includere autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale, a differenza di organi dell’esecutivo come ministeri e polizia.
In questa prospettiva, la procura può essere considerata parte dell’amministrazione della giustizia penale quando, in base al diritto nazionale, ha il compito di esercitare l’azione penale e di porre in essere le condizioni per il successivo intervento del giudice. La Corte valorizza il ruolo essenziale delle procure tedesche nel procedimento penale, il loro potere di iniziativa e il principio di legalità cui sono soggette.
Requisito di indipendenza nell’emissione del mandato d’arresto europeo
Il punto decisivo è però un altro: l’autorità che emette il mandato d’arresto europeo deve poter agire in modo indipendente, senza rischio di essere soggetta a ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo. Ciò serve a garantire il secondo livello di tutela dei diritti della persona ricercata, oltre al controllo giurisdizionale sulla decisione nazionale su cui il mandato europeo si innesta.
La Corte osserva che, nel sistema tedesco descritto, il Ministro della giustizia dispone di un potere esterno di istruzione nei confronti delle procure. Anche se tale potere è in concreto circoscritto da garanzie, dal principio di legalità e da prassi politiche che ne limitano l’uso, resta comunque giuridicamente possibile un’influenza individuale sulla decisione di emettere o non emettere il mandato d’arresto europeo. Questo rischio è sufficiente per escludere il requisito di indipendenza richiesto dall’articolo 6, paragrafo 1.
Irrilevanza dell’assenza di istruzioni nel caso concreto
La Corte precisa che non rileva il fatto che, nei casi di OG e PI, non sia stata impartita alcuna istruzione individuale da parte dei ministri competenti. Ciò che conta è l’esistenza, nell’ordinamento nazionale, di un potere esecutivo idoneo a incidere sulla decisione della procura. La garanzia richiesta deve essere strutturale e non solo fattuale o contingente.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la nozione di "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI non comprende le procure di uno Stato membro esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, quando adottano la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo.
Principio affermato
La decisione riafferma che il mandato d’arresto europeo, fondato sulla fiducia reciproca, presuppone che l’autorità emittente offra garanzie di indipendenza sufficienti a evitare interferenze politiche nella decisione di consegna. Una procura inserita in una gerarchia amministrativa che consenta istruzioni individuali del Ministro non può essere considerata, per questo fine, una vera "autorità giudiziaria emittente".
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