Sentenza n. 989/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la revoca della licenza di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse, adottata dalla Questura in ragione di gravi irregolarità contributive accertate nei confronti del legale rappresentante, per complessivi importi indicati in relazione a posizioni INPS e INAIL. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 30 d.l. 124/2019, dell’art. 88 e dell’art. 11 T.U.L.P.S. e dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, sostenendo che le violazioni non fossero definitivamente accertate e che la rateizzazione dei debiti impedisse di considerare sussistente l’inadempimento. Con il secondo motivo ha denunciato difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione della partecipazione procedimentale, lamentando che la Questura non avesse verificato la gravità e definitività delle irregolarità né considerato l’invito a regolarizzare e la possibilità di una prossima sistemazione della posizione contributiva. Con il terzo motivo ha dedotto sproporzione, ingiustizia manifesta e violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo che la difficoltà finanziaria fosse rimediabile e non incidesse direttamente sulla sicurezza pubblica, e che avrebbero dovuto essere adottate misure meno afflittive della revoca. Con il quarto motivo ha contestato l’estensione della revoca all’attività autonoma di bar, assumendo che la Questura avesse comunicato verbalmente l’obbligo di chiusura anche di tale attività, in assenza di un distinto provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. Nel corso del giudizio la società ha prodotto un DURC regolare, sostenendo che esso dimostrasse l’erroneità dell’impostazione amministrativa originaria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il giudice ha affermato che le violazioni contributive definitivamente accertate integrano il presupposto previsto dall’art. 30 d.l. 124/2019 per impedire la titolarità o conduzione di locali nei quali è offerto gioco pubblico. La successiva rateizzazione o definizione agevolata del debito non elimina retroattivamente l’accertamento dell’irregolarità e non impedisce la valutazione di inaffidabilità dell’operatore. Analogamente, il DURC regolare sopravvenuto non dimostra l’illegittimità originaria dell’atto, ma costituisce al più una regolarizzazione successiva, inidonea a sanare ex post la revoca. Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto integro, poiché la società aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e non aveva presentato memorie o documenti entro il termine assegnato; non sussisteva inoltre un difetto di istruttoria, essendo sufficienti gli elementi acquisiti tramite le verifiche INPS e INAIL. È stata esclusa anche la violazione del principio di proporzionalità, non risultando individuate misure alternative idonee e dovendo la valutazione di affidabilità comprendere anche l’osservanza degli obblighi contributivi e fiscali. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l’asserita comunicazione verbale relativa alla chiusura del bar non risultava dall’atto impugnato né dalla documentazione processuale e non era quindi apprezzabile come lesione attuale e concreta. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 30 d.l. 124/2019, convertito dalla l. 157/2019
non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016
Le violazioni contributive definitivamente accertate impediscono la titolarità o conduzione di locali nei quali è offerto gioco pubblico. La successiva rateizzazione, definizione agevolata o regolarizzazione non elimina retroattivamente l’accertamento né sana la legittimità originaria della revoca.
art. 88 T.U.L.P.S.
La licenza per la raccolta di scommesse può essere revocata quando viene meno il requisito di affidabilità richiesto per l’esercizio dell’attività di gioco pubblico.
art. 11 T.U.L.P.S.
La disciplina generale delle licenze di polizia consente di valorizzare, nella valutazione dell’affidabilità del titolare, anche gravi violazioni degli obblighi fiscali e contributivi, in collegamento con l’art. 30 d.l. 124/2019.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
È richiamato quale parametro per individuare le violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.
art. 86 T.U.L.P.S.
La licenza per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è distinta dalla licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse.
art. 100 T.U.L.P.S.
Non è applicabile alla revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. in assenza di un autonomo provvedimento relativo all’attività di bar.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento ha consentito il contraddittorio procedimentale; l’amministrazione ha formalmente adempiuto all’obbligo partecipativo.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione alla censura di difetto di istruttoria e motivazione, ritenuta infondata per la sufficienza degli accertamenti contributivi acquisiti.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, ma il giudice ha ritenuto comunque integro il contraddittorio procedimentale.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non impone l’adozione di misure meno afflittive quando le violazioni definitivamente accertate giustificano la revoca della licenza e non risultano alternative adeguate.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 30 d.l. 124/2019, le violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali costituiscono presupposto sufficiente per impedire la titolarità o conduzione di locali nei quali è offerto gioco pubblico, incidendo sul requisito di affidabilità richiesto per la licenza di pubblica sicurezza.
- La rateizzazione, la definizione agevolata o altra procedura legale di rientro dal debito non cancella retroattivamente l’accertamento della violazione contributiva e non impedisce all’amministrazione di valutarla ai fini dell’affidabilità dell’operatore.
- La regolarizzazione contributiva successiva all’adozione del provvedimento, attestata anche da un DURC regolare sopravvenuto, non dimostra di per sé l’illegittimità originaria della revoca e non può determinare una sanatoria ex post del provvedimento legittimamente adottato.
- La comunicazione di avvio del procedimento assicura il contraddittorio quando il destinatario, pur posto in condizione di presentare memorie e documenti, non eserciti tale facoltà; l’amministrazione non è tenuta a supplire alla mancata partecipazione mediante ulteriori verifiche non necessarie, se gli accertamenti acquisiti sono sufficienti a fondare la decisione.
- La valutazione di affidabilità ai fini delle licenze di pubblica sicurezza può comprendere l’osservanza degli obblighi fiscali e contributivi e non è limitata alle sole violazioni direttamente attinenti alla sicurezza o all’ordine pubblico.
- Una censura relativa a un comportamento verbale dell’amministrazione è inammissibile per difetto di interesse quando tale comportamento non risulti dall’atto impugnato o dalla documentazione processuale e non sia quindi dimostrata una lesione attuale e concreta.
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