Cassazione Civile, Ordinanza n. 25414/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in qualità di giudice d'appello rispetto a una decisione del Giudice di pace, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in una controversia di opposizione all'esecuzione. Il ricorso era affidato a dieci motivi, ma la Corte ha esaminato d'ufficio e in via preliminare la ritualità della notificazione del ricorso. È emerso che l'atto era stato notificato via PEC a un avvocato che non aveva difeso né rappresentato il condominio nel grado di appello; dalla sentenza impugnata risultava invece quale difensore un diverso avvocato, senza che fosse dedotto o provato alcun collegamento tra i due professionisti. Il ricorrente ha chiesto in memoria la rimessione in termini per la notifica e ha invocato genericamente la proroga dei termini collegata all'emergenza Covid-19, ma la Corte ha ritenuto la domanda tardiva e comunque non sorretta da elementi concreti idonei a spiegare l'errore nell'individuazione del destinatario della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per nullità/irregolarità della notificazione, ritenendo che la notifica fosse stata eseguita a un difensore non riferibile alla parte resistente nel grado precedente e che la richiesta di rimessione in termini fosse tardiva e non specificamente giustificata. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il condominio è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 375 c.p.c.
La controversia è stata trattata con rito camerale non partecipato secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.
art. 83 d.l. n. 18/2020
Richiamato dalla parte ricorrente in modo generico come base per la proroga dei termini durante l'emergenza sanitaria, ma ritenuto non decisivo ai fini della sanatoria del vizio di notifica.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
Richiamato dalla parte ricorrente in modo generico per sostenere la proroga dei termini, senza concreta incidenza sulla notificazione erroneamente indirizzata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la debenza dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione deve essere eseguita nei confronti del difensore effettivamente costituito per la parte nel grado precedente; la notificazione a un diverso avvocato non collegato processualmente alla parte non è idonea a instaurare validamente il contraddittorio.
- La rimessione in termini per sanare un errore di notificazione richiede una richiesta tempestiva e specifiche allegazioni sulla causa dell'errore; una domanda formulata solo dopo la proposta del relatore e a termine ormai scaduto è tardiva.
- Rinvii generici a norme emergenziali sui termini processuali non bastano a superare un vizio di notificazione se non sono accompagnati da elementi concreti che spieghino e giustifichino l'errore compiuto dal notificante.
- In sede di legittimità, la verifica preliminare della ritualità della notifica del ricorso è questione assorbente e può condurre all'inammissibilità indipendentemente dalla possibile fondatezza dei motivi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25311/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25313/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25315/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25316/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25317/2021 del 20/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →