Cassazione Penale, Sentenza n. 3932/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20/12/2021 per "vizio di motivazione" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando l'omessa pronuncia della Corte sulla sua domanda di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza con riferimento al primo giudizio di appello e al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Nel procedimento di merito: il Tribunale di Milano aveva condannato Privitera (sent. 18/12/2017), la Corte d'appello aveva confermato (11/4/2019), la Cassazione aveva annullato con rinvio (27/9/2019) e la Corte territoriale, nel nuovo giudizio (20/12/2021), aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. In quella udienza la parte civile aveva depositato conclusioni chiedendo espressamente la condanna alle spese anche per il primo giudizio d'appello e per la Cassazione, ma la Corte d'appello non si era pronunciata su tale richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con riguardo alla liquidazione delle spese della parte civile (per omissione di pronuncia sulla domanda formulata), e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, al quale è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per l'attuale grado di giudizio. Non è stata disposta una statuizione sostitutiva della Corte di legittimità; la decisione riguarda il solo profilo civile (liquidazione spese).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Usata come parametro per censurare la motivazione per omissione, contraddittorietà o manifesta illogicità: la Corte ha accolto il ricorso perché la motivazione della Corte d'appello non ha dato conto della richiesta della parte civile relativa alle spese per i precedenti gradi.
art. 541 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla disciplina delle spese processuali e alla necessità di pronuncia sulle domande di condanna alle spese: la mancata decisione sulla domanda di rifusione è stata considerata un vizio che impone l'annullamento limitato agli effetti civili.
art. 153 disp. att. c.p.p.
art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in combinato con le altre norme quali regole attinenti alla gestione delle spese e all'articolazione degli oneri tra gradi di giudizio; la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia violi la corretta applicazione delle disposizioni in materia di spese.
art. 627 c.p.p.
Norma concernente la competenza civile in materia di responsabilità e spese processuali: la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la liquidazione delle spese civili, in applicazione della competenza prevista.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Richiamata per giustificare la trattazione con contraddittorio scritto (assenza di discussione orale), confermando che le conclusioni scritte depositate dalle parti sono idonee a formare il contraddittorio e le domande di condanna alle spese.
Massime di principio
- Se il giudice penale omette di pronunciarsi su una specifica domanda di condanna alle spese proposta dalla parte civile, la parte può impugnare per cassazione per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.); la Cassazione può annullare limitatamente agli effetti civili e disporre il rinvio per la liquidazione delle spese.
- La richiesta di condanna alle spese relative a gradi processuali precedenti (es. primo giudizio di appello, Cassazione) deve essere espressamente formulata e dedotta nelle conclusioni; l'omessa pronuncia su tale specifica richiesta costituisce motivo valido di impugnazione.
- Quando la materia attiene esclusivamente alla determinazione delle spese civili, è prassi rimandare la relativa liquidazione al giudice civile competente per valore nel grado di appello, anziché decidere direttamente in Cassazione.
- Il contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 è idoneo ad assorbire le deduzioni delle parti sulle spese: l'assenza di discussione orale non vale a esonerare il giudice dall'obbligo di decidere sulle domande formulate per iscritto.
- Per evitare inefficacia delle richieste, conviene che la parte civile indichi esplicitamente e dettagliatamente nelle conclusioni tutte le poste di spesa reclamate (competenze, onorari, spese per ciascun grado) e segnali l'eventuale richiesta di liquidazione separata o rimessione al giudice civile competente.
- Se il giudice annulla solo limitatamente agli effetti civili, l'esito penale sostanziale (es. estinzione per prescrizione) resta inalterato; la contestazione riguarda esclusivamente il piano della liquidazione delle spese.
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