Ordinanza n. 713/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento collegiale di rigetto della domanda del Prof. -OMISSIS- al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore congicorsuale 06/B1 - Medicina Interna, reso D.D. n. 2292 del 19.12.2023, pubblicato sul sito web del MIUR in data 6 novembre 2025, nella relativa procedura indetta con Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1796/2023; del giudizio collegiale della commissione nonché dei singoli giudizi espressi dai componenti con cui la medesima ha negato l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima fascia al Prof. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare dei verbali n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento collegiale di rigetto della domanda di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/B1 - Medicina Interna, unitamente ai giudizi della commissione e ai verbali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento collegiale con cui è stata respinta la sua domanda di conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/B1 - Medicina Interna, nonché i giudizi collegiali e individuali della commissione e gli atti presupposti. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le censure rivolte alle valutazioni della commissione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., in particolare perché il danno lamentato non presentava i requisiti di gravità e urgenza necessari per la concessione della misura cautelare. Le questioni prospettate con il ricorso sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella sede di merito, senza che ciò consentisse, nella fase cautelare, di concedere la sospensione richiesta. Il ricorrente è stato condannato, secondo il principio della soccombenza, al pagamento in favore del Ministero delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione; nel caso concreto il giudice ha escluso, in particolare, la gravità e l'urgenza del danno allegato e ha rinviato l'approfondimento delle questioni alla sede di merito.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il danno allegato non presenta i caratteri della gravità e dell'urgenza richiesti dall'art. 55 c.p.a., anche se le questioni di legittimità dedotte necessitano di un approfondimento nella fase di merito.
- La necessità di approfondire nel giudizio di merito le questioni poste dal ricorso non determina, da sola, l'accoglimento della domanda cautelare: occorre comunque la dimostrazione dei presupposti cautelari, incluso il danno grave e urgente.
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