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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, inclusa la diffida comunale a cessare l’attività e a riconsegnare gli impianti entro il 10 giugno 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti. Con motivi aggiunti notificati il 25 maggio 2026 e depositati il 26 maggio 2026, ha impugnato il provvedimento comunale n. 0130359 del 20 maggio 2026, con il quale il Comune di Siracusa l’ha diffidata a cessare l’attività e a riconsegnare gli impianti entro il 10 giugno 2026. Il testo non specifica i motivi di legittimità dedotti né il contenuto degli ulteriori atti impugnati. La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti non è stata esaminata perché dovevano essere rispettati i termini a difesa delle parti.

La decisione

Il Collegio ha rigettato la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo. Ha rilevato che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti era ancora pienamente efficace e che, conseguentemente, la domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo risultava allo stato improcedibile; tale rilievo è stato recepito nel dispositivo mediante il rigetto della domanda cautelare introduttiva. La domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti non è stata delibata nella camera di consiglio del 28 maggio 2026, poiché non erano ancora decorsi i prescritti termini a difesa; è stata quindi fissata una nuova camera di consiglio per il 25 giugno 2026. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 1° ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate tra le parti.

Massime di principio

  • La domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo non può essere utilmente delibata quando un successivo provvedimento, pienamente efficace e direttamente incidente sulla situazione controversa, ne determina l’improcedibilità allo stato degli atti.
  • La domanda cautelare formulata mediante motivi aggiunti non può essere decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva alla notificazione e al deposito se non sono ancora rispettati i termini a difesa delle parti; in tal caso deve essere fissata una nuova camera di consiglio.
  • Quando la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti richiede il rispetto dei termini a difesa, il giudice può rinviarne l’esame senza decidere il merito della controversia e fissare separatamente l’udienza pubblica per la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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