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Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza n 1160-2025 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 07.04.2025 e relativa al procedimento n° 1718-2024 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. Catania.

Giustizia amministrativa202501913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che condannava il Ministero al pagamento delle spese di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo l'8 aprile 2025, non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 1160/2025, con la quale il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di € 800,00, oltre accessori di legge. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Nel corso del giudizio ha tuttavia dichiarato che il Ministero, il 20 ottobre 2025, successivamente alla proposizione del ricorso, aveva pagato quanto dovuto, chiedendo comunque la condanna dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha eseguito integralmente la sentenza nelle more del giudizio. Ha tuttavia riconosciuto la soccombenza virtuale del Ministero, rilevando che il pagamento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Per tale ragione ha posto a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, ove versato. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né applicata la penalità di mora, essendo venuta meno la materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza amministrativa rimasta ineseguita.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla richiesta di penalità di mora e agli strumenti di esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
  • L'esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, giustifica la soccombenza virtuale dell'amministrazione e la sua condanna alle spese del giudizio.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende non necessarie le misure ulteriori richieste per l'ipotesi di persistente inerzia, quali la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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