Ordinanza n. 5/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determina n.697_262 del 25.11.2025, del Comune di Piglio, comunicata il 28 detti, con la quale è stata aggiudicata alla Società Athena S.r.l. la gara S.U.A. n. 79/2025 - realizzazione di un nuovo asilo nido in località Romagnano finanziato dall'unione europea - next generation EU –piano asili nido e infanzia M4c1-1.1 - Comune di Piglio, e relativi verbali allegati; - di tutti gli atti di gara della procedura sopra indicata, per quanto di interesse – bando di gara, capitolato tecnico, verbali della commissione; - specificamente, del verbale del 17.11.2025, con il quale la commissione ha stilato la graduatoria assegnando alle aggiudicatarie il primo posto con il punteggio di 90,33 ed affermando che nessuna delle offerte risultasse anomala; - della nota prot.n. 10466 del 18.11.2025, non conosciuta, con la quale la S.U.A. ha formulato proposta di aggiudicazione in favore delle controinteressate; - ogni altro atto, nota, relazione o verbale presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente; Nonché’ per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; E per la condanna del Comune di Piglio e della Provincia di Frosinone, ciascuno per quanto di competenza, ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore della ricorrente ovvero per la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro nel contratto ed al risarcimento dei danni subiti e subendi, mediante reintegrazione in forma specifica o, in via gradata, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per la realizzazione di un nuovo asilo nido in favore di un raggruppamento di imprese, con domanda subordinata di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura di gara e gli atti connessi, contestando in particolare la valutazione dell’offerta delle controinteressate e la mancata esclusione della stessa. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che le censure riguardavano la presenza e la valorizzazione delle migliorie offerte, nonché la loro possibile incompletezza o inaffidabilità, anche in ragione dell’indicazione di un prezzo di un euro per ciascuna miglioria e della mancata sottoposizione dell’offerta a verifica di congruità. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e, nel merito, domanda di aggiudicazione o di subentro, con risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguata favorevole apprezzabilità delle censure nella fase sommaria. Ha ritenuto rilevante che nell’offerta delle controinteressate fossero presenti il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi relativi alle migliorie e il quadro di raffronto tra il computo metrico di progetto e quello delle migliorie offerte; sulla base di tali elementi ha escluso che potesse disporsi l’esclusione dalla gara per incompletezza dell’offerta. Ha inoltre affermato che la valorizzazione delle migliorie al prezzo simbolico di un euro ciascuna, considerata di per sé, non costituisce indice sufficiente di incompletezza o inaffidabilità dell’offerta, anche in ragione della facoltatività della verifica di congruità nel caso esaminato. È stata fissata per l’11 marzo 2026 l’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a.; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza di sospensione è stata esaminata e respinta.
art. 120, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per fissare la pubblica udienza di merito dell’11 marzo 2026 nel rito relativo alla procedura di gara.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’aggiudicazione può essere negata quando le censure non presentano adeguati elementi di favorevole apprezzabilità alla luce di una valutazione sommaria degli atti di gara.
- La presenza nell’offerta dei documenti tecnici ed economici necessari a descrivere e confrontare le migliorie proposte può escludere, in fase cautelare, la fondatezza della censura di incompletezza dell’offerta e la conseguente necessità di esclusione del concorrente.
- La mera indicazione di un prezzo simbolico per le migliorie offerte non dimostra, di per sé, l’incompletezza o l’inaffidabilità dell’offerta, dovendo tale valutazione essere compiuta considerando il complessivo contenuto dell’offerta e la disciplina di gara.
- Quando la verifica di congruità dell’offerta è facoltativa, la sua mancata attivazione non determina automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione né rende di per sé inattendibile l’offerta.
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