Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 129 del 04-10-2019

Nell’ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni e delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali adottati dalla magistratura contabile per l’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione facoltativa di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996, e la sua corretta valorizzazione ai fini pensionistici, con la presente circolare vengono fornite le istruzioni per superare le criticità emerse in ordine a taluni profili applicativi della predetta normativa. In particolare, viene analizzata la natura della contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento, nonchè i riflessi pensionistici nelle Gestioni previdenziali private, pubbliche ed in taluni Fondi sostitutivi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna e coordina la disciplina della contribuzione aggiuntiva versabile dalle organizzazioni sindacali per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Definisce presupposti, documentazione, termini di domanda e versamento, base imponibile e modalità operative distinte tra gestione privata e gestione pubblica. Chiarisce inoltre gli effetti pensionistici della contribuzione, con specifiche regole per alcuni fondi esclusivi e sostitutivi e per i compensi fissi e continuativi ai fini della quota A.

Contribuzione aggiuntiva per aspettativa o distacco sindacale ex art. 3, commi 5 e 6, D.lgs. 564/1996

Contribuzione aggiuntiva per aspettativa o distacco sindacale ex art. 3, commi 5 e 6, D.lgs. 564/1996

La circolare riordina la disciplina amministrativa della contribuzione aggiuntiva dovuta dalle organizzazioni sindacali per i lavoratori collocati in aspettativa o in distacco per incarichi sindacali. L’intervento nasce da recenti pronunce della Magistratura contabile e si propone di armonizzare il trattamento tra gestione privata e gestione pubblica, sostituendo le precedenti istruzioni incompatibili.

Ambito di applicazione e decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferite all’anno 2019 e successivi, anche se l’incarico sindacale è stato conferito prima della pubblicazione della circolare. Il richiamo è all’art. 3, commi 5 e 6, del D.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, che disciplina rispettivamente l’aspettativa sindacale e il distacco sindacale.

Quadro normativo essenziale

La disciplina di base prevede, per i lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, l’accredito della contribuzione figurativa, da richiedere entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui l’aspettativa ha avuto inizio o si è protratta. Il termine è perentorio e la mancata domanda comporta decadenza dal diritto all’accredito figurativo. In caso di decadenza, i periodi possono, in alternativa, essere riscattati ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 564/1996, per i soli periodi successivi al 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di tre anni; una successiva riapertura dei termini per la copertura figurativa non può riguardare periodi già riscattati.

La contribuzione aggiuntiva serve a integrare la copertura previdenziale quando il sindacato eroga al lavoratore emolumenti o indennità, consentendo il versamento della contribuzione IVS sulla differenza tra tali somme e la retribuzione di riferimento per la contribuzione figurativa. Per il distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva può essere versata sugli emolumenti e indennità corrisposti dal sindacato, a fronte di un distacco disposto dal datore di lavoro con mantenimento della retribuzione.

Presupposti per il versamento

Per l’aspettativa sindacale la tutela si fonda su due presupposti distinti:

  • il provvedimento INPS che riconosce l’accredito della contribuzione figurativa, adottato su domanda del lavoratore presentata entro il 30 settembre dell’anno civile successivo;
  • l’autorizzazione rilasciata dall’INPS all’organizzazione sindacale per il versamento della contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra somme sindacali e retribuzione figurativa.

Per il distacco sindacale i presupposti sono:

  • il provvedimento del datore di lavoro che dispone il distacco;
  • l’autorizzazione INPS al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli emolumenti e le indennità corrisposti dal sindacato.

L’autorizzazione può essere rilasciata solo per lavoratori che ricoprono cariche sindacali previste dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 564/1996, e per i quali l’INPS abbia ricevuto tempestiva domanda di accredito figurativo oppure sia stato informato del distacco sindacale.

Termini di domanda e di versamento

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dall’organizzazione sindacale in tempo utile per consentire l’istruttoria amministrativa e, in ogni caso, entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui si è svolta o protratta l’aspettativa o il distacco. Anche il versamento deve avvenire entro il medesimo termine del 30 settembre.

Sono previste due conseguenze rilevanti:

  • i versamenti effettuati oltre il termine non sono valorizzati e vengono rimborsati al sindacato;
  • oltre tale termine non è ammessa alcuna forma di pagamento, nemmeno rateale.

Se l’autorizzazione viene notificata dopo il 30 settembre, il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica.

Documentazione richiesta

L’organizzazione sindacale deve allegare alla domanda, in funzione del caso concreto, la documentazione necessaria a dimostrare l’incarico, gli importi erogati e il regime previdenziale del lavoratore. In particolare, sono richiesti:

  • regolamento sindacale vigente;
  • atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale, o verbale di approvazione, con indicazione della durata, della carica, degli emolumenti e delle indennità corrisposte e delle norme statutarie di riferimento;
  • eventuale delibera sindacale che preveda importi inferiori rispetto a quelli indicati nell’atto ufficiale o nel regolamento, se consentito;
  • Certificazione Unica;
  • per i dipendenti pubblici in aspettativa non retribuita, certificazione della retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo.

L’organizzazione sindacale deve inoltre comunicare eventuali modifiche del regolamento e la revoca o l’interruzione anticipata dell’incarico.

Base imponibile della contribuzione aggiuntiva

La determinazione dell’imponibile differisce tra aspettativa e distacco sindacale.

Nell’aspettativa sindacale la base imponibile è costituita dalla differenza tra:

  • gli emolumenti e le indennità corrisposti dal sindacato;
  • la retribuzione di riferimento per l’accredito della contribuzione figurativa.

Nel distacco sindacale la contribuzione aggiuntiva si calcola sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato.

In entrambi i casi la contribuzione si calcola solo sulle somme effettivamente erogate per lo specifico incarico sindacale. La circolare precisa che non si applicano le regole del TUIR al fine di determinare l’imponibile e che le somme non vanno adeguate ai minimi di legge.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per chi ha esercitato l’opzione per il sistema contributivo, si applica il massimale annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Le somme eccedenti il massimale non sono assoggettabili a contribuzione aggiuntiva.

Se la base imponibile, sommata alla retribuzione figurativa o, nel distacco, alla retribuzione soggetta a contribuzione, supera la prima fascia di retribuzione pensionabile, l’eccedenza è soggetta al contributo addizionale dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, salve le diverse disposizioni dei singoli fondi.

Per gli iscritti alla CTPS e ai Fondi Ferrovie dello Stato ed ex Ipost, l’imponibile connesso alla contribuzione aggiuntiva non è soggetto alla maggiorazione del 18%, in quanto gli emolumenti non rientrano nell’elenco tassativo previsto dalla normativa richiamata.

Effetti previdenziali e automaticità delle prestazioni

La contribuzione aggiuntiva non determina un incremento di anzianità contributiva, ma soltanto un aumento della retribuzione pensionabile. La circolare esclude l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., poiché il versamento nasce soltanto da una domanda facoltativa dell’organizzazione sindacale, presentata con il consenso del beneficiario e subordinata al verificarsi di ulteriori condizioni, tra cui la tempestiva domanda di accredito figurativo del lavoratore.

La contribuzione aggiuntiva non è neppure configurata come indisponibile o irrinunciabile ai sensi dell’art. 2115 c.c., proprio perché ha natura facoltativa e si fonda su un rapporto fiduciario tra sindacato e rappresentante. Per i lavoratori in distacco, il versamento può avvenire anche in presenza di omissione contributiva del datore di lavoro.

Determinazione della retribuzione pensionabile per gestioni esclusive e alcuni fondi sostitutivi

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, al Fondo Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste, la contribuzione aggiuntiva incide sia sulla quota B sia sulla quota A della pensione, secondo i criteri indicati dalla circolare. Il principio trova applicazione anche per le gestioni in cui l’armonizzazione della base contributiva e pensionabile è divenuta efficace solo successivamente al 1° gennaio 1996.

La circolare richiama l’orientamento ministeriale secondo cui gli emolumenti sindacali erogati con carattere di fissità e continuità, individuati preventivamente e in termini generali, vanno valorizzati anche ai fini della quota A di pensione.

Perché ricorrano i requisiti:

  • la fissità richiede che l’importo degli emolumenti e delle indennità sia determinato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico, o nella delibera sindacale, nel rispetto dei limiti del regolamento, e resti costante per tutta la durata dell’incarico;
  • la continuità richiede che su tali emolumenti sia stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la contribuzione aggiuntiva in misura piena.

I requisiti vanno accertati con riferimento all’ultimo incarico sindacale svolto. Se vi sono più incarichi contemporanei conferiti dalla stessa organizzazione sindacale e dotati dei requisiti indicati, si considera l’emolumento di importo maggiore ai fini della quota A.

Le somme non valorizzabili in quota A per mancanza di fissità o continuità, oppure perché eccedono il limite previsto dal regolamento, rilevano comunque ai fini della quota B e della quota contributiva, al pari delle ulteriori somme corrisposte dal sindacato nei limiti della Certificazione Unica e sulle quali sia stata versata la contribuzione aggiuntiva.

Modalità operative per le gestioni private

Per i lavoratori iscritti alle gestioni private, l’organizzazione sindacale deve ottenere, se non già posseduta, una matricola INPS con codice di autorizzazione 4L, destinata esclusivamente al versamento della contribuzione aggiuntiva. Tale matricola non può essere utilizzata per la contribuzione obbligatoria riferita ai dipendenti del sindacato.

Se il lavoratore è iscritto a un fondo speciale con codice di autorizzazione specifico, la matricola del sindacato deve essere dotata anche del codice del fondo di appartenenza, ad esempio 4F per gli iscritti FS o 1V per gli iscritti ex Ipost. Ne deriva che il sindacato può dover richiedere più matricole, una per ciascun fondo interessato.

La domanda deve indicare per ciascun lavoratore:

  • dati identificativi;
  • fondo pensionistico di iscrizione;
  • atto di attribuzione dell’incarico sindacale con durata, importi e carica;
  • eventuale delibera con importi inferiori;
  • Certificazione Unica;
  • regolamento sindacale vigente.

La matricola già ottenuta può essere usata anche in anni successivi per altri sindacalisti. Fino all’implementazione della procedura informatica, le organizzazioni devono trasmettere la documentazione secondo le modalità della circolare n. 14/1997. Solo dopo la verifica delle condizioni di legge l’INPS accredita la contribuzione sulla posizione del singolo lavoratore.

Modalità operative per le gestioni pubbliche

Per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale iscritti alle gestioni pubbliche, l’organizzazione sindacale deve chiedere all’INPS l’autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva allegando:

  • atto ufficiale di incarico sindacale;
  • eventuale delibera con importi inferiori;
  • Certificazione Unica;
  • regolamento sindacale vigente;
  • certificazione della retribuzione virtuale, nei casi di aspettativa non retribuita.

Se i dati informativi dell’organizzazione non sono già presenti nella banca dati INPS, è inoltre necessaria l’iscrizione all’Area Datori di Lavoro Gestione Pubblica della Direzione centrale Entrate e recupero crediti, con indicazione del codice fiscale dell’organizzazione, della gestione pensionistica del dirigente sindacale e della data di inizio iscrizione. Tale adempimento è preliminare e non sostitutivo dell’autorizzazione.

L’organizzazione deve poi compilare e trasmettere l’Uniemens ListaPosPA. La circolare riassume quindi la sequenza operativa in quattro passaggi:

  1. iscrizione nella banca dati GDP;
  2. richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva;
  3. versamento della contribuzione dovuta;
  4. invio dei flussi Uniemens ListaPosPA.

Punti principali

Aggiornamento della disciplina e ambito temporale

La circolare si rende necessaria a seguito di recenti pronunce della Magistratura contabile e armonizza le prassi amministrative tra gestioni private e pubbliche in materia di contribuzione aggiuntiva. Le nuove istruzioni superano ogni disposizione precedente incompatibile e si applicano alle domande di autorizzazione riferite all’anno 2019 e seguenti, anche se gli incarichi sindacali sono stati conferiti in epoca anteriore alla pubblicazione della circolare.

Presupposti per l’accesso alla contribuzione aggiuntiva

Per l’aspettativa sindacale occorrono due elementi: il provvedimento INPS di riconoscimento della contribuzione figurativa, ottenuto su domanda del lavoratore entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello di inizio o protrazione dell’aspettativa, e l’autorizzazione all’organizzazione sindacale al versamento della contribuzione aggiuntiva. Per il distacco sindacale servono il provvedimento del datore di lavoro che dispone il distacco e la successiva autorizzazione INPS alla sindacazione. La contribuzione aggiuntiva è facoltativa, non automatica, e non può essere riconosciuta per periodi di aspettativa riscattati ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. 564/1996.

Domanda, documentazione e termini

L’organizzazione sindacale deve presentare annualmente una domanda di autorizzazione per ciascun lavoratore interessato, indipendentemente dalla gestione previdenziale di iscrizione. Alla domanda vanno allegati, a seconda dei casi, regolamento sindacale vigente, atto ufficiale di attribuzione dell’incarico con indicazione di durata, carica, importi e norme statutarie, eventuale delibera che preveda importi inferiori, Certificazione Unica e, per i dipendenti pubblici in aspettativa non retribuita, certificazione della retribuzione virtuale. La domanda va presentata in tempo utile per l’istruttoria e comunque entro il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di aspettativa o distacco; se l’autorizzazione arriva dopo tale data, il versamento va eseguito entro 30 giorni dalla notifica.

Base imponibile e limiti di calcolo

Nell’aspettativa sindacale la base imponibile è la differenza tra quanto corrisposto dal sindacato e la retribuzione di riferimento per la contribuzione figurativa; nel distacco sindacale coincide con l’intero importo degli emolumenti e indennità corrisposti dal sindacato. La contribuzione si calcola solo sulle somme effettivamente erogate per l’incarico specifico, senza applicazione del TUIR e senza adeguamento ai minimi di legge. Per i lavoratori soggetti al massimale contributivo della legge n. 335/1995, le somme oltre il massimale non sono assoggettabili. Se la base eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile, si applica l’addizionale dell’1% ex art. 3-ter l. 438/1992, salvo regole speciali dei singoli fondi.

Effetti previdenziali e automaticità delle prestazioni

La contribuzione aggiuntiva non determina aumento di anzianità, ma solo incremento della retribuzione pensionabile. Non opera il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., perché la copertura nasce solo su domanda facoltativa dell’organizzazione sindacale e in presenza degli ulteriori requisiti di legge. La facoltà è inoltre collegata a un accordo tra sindacato e beneficiario e, per il distacco, può essere esercitata anche in presenza di omissione contributiva del datore di lavoro.

Determinazione della retribuzione pensionabile per gestioni esclusive e alcuni fondi sostitutivi

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, al Fondo Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste, la contribuzione aggiuntiva incide sia sulla quota A sia sulla quota B della pensione, e nei casi indicati anche sulla quota contributiva. Ai fini della quota A sono valorizzabili solo gli emolumenti sindacali che presentino i requisiti di fissità e continuità: la fissità richiede importi predeterminati e costanti per tutta la durata dell’incarico, nei limiti del regolamento; la continuità richiede il versamento della contribuzione aggiuntiva in misura piena per l’intera durata dell’incarico. In caso di più incarichi contemporanei con tali requisiti, rileva l’emolumento di maggiore importo.

Gestione operativa: matricole, autorizzazioni e flussi

Per le gestioni private l’organizzazione sindacale deve ottenere, se non già posseduta, una matricola INPS con codice di autorizzazione 4L, utilizzabile solo per la contribuzione aggiuntiva; per i fondi speciali servono anche i codici di autorizzazione propri del fondo di appartenenza, e quindi possono essere necessarie più matricole. Per le gestioni pubbliche, oltre alla domanda di autorizzazione, può essere necessaria l’iscrizione dell’organizzazione alla banca dati GDP; successivamente occorre trasmettere l’Uniemens ListaPosPA. La circolare riepiloga la sequenza: iscrizione in banca dati GDP, richiesta di autorizzazione, versamento e invio dei flussi Uniemens ListaPosPA.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.