Sentenza del 15/11/2021 n. 34262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione fiscale ha rettificato i ricavi e l'IVA per l'anno 2006 ritenendo che le vendite di nove unità abitative fossero state dichiarate a valori inferiori rispetto al valore normale. L'Ufficio ha determinato maggiori corrispettivi facendo leva su più elementi presuntivi concordanti: valori comunali per aree fabbricabili, valori indicati in contratti preliminari, stime trimestrali di un'agenzia immobiliare e importi risultanti da contratti di mutuo. I contribuenti hanno impugnato sostenendo carenza di motivazione degli atti, uso illegittimo di presunzioni e mancata allegazione dei documenti a supporto degli avvisi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse adeguatamente motivato la determinazione del valore sulla base di più indizi gravi, precisi e concordanti, e che i ricorrenti non avessero prodotto elementi concreti per contrastare tale accertamento. Inoltre il motivo circa la carenza di motivazione degli atti impositivi è stato considerato inammissibile perché i ricorrenti non avevano riprodotto o allegato gli atti impugnati. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5
Usato per censurare presunta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; la Corte ha richiamato la soglia alta richiesta per provare un vizio motivazionale, collegandolo a fatti concreti
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3
Richiamato in relazione a presunta violazione di norme sostanziali procedendo alla valutazione dei vizi di diritto lamentati dai ricorrenti
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Norma sulla determinazione del valore normale ai fini delle imposte dirette; la Corte ha applicato la giurisprudenza che ammette la formazione del convincimento su presunzioni semplici purché sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione degli atti impositivi (forme e indicazioni richieste)
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Norma corrispondente in materia di IVA sulla determinazione del valore normale; la Corte ha ritenuto lecita la ricostruzione fatta dall'Ufficio sulla base di più elementi
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Riferimento formale in relazione agli oneri documentali e motivazionali degli atti IVA
L. n. 88 del 2009, art. 24 comma 5
Richiamata la reintroduzione della presunzione semplice (post 2009) che permette al giudice tributario di fondare il convincimento anche su un unico elemento purché dotato di gravità, precisione e concordanza
art. 2727 c.c.
Principi sulla prova presuntiva: la Corte ha ricordato che le presunzioni devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la violazione può essere censurata solo se vi è vizio di sussunzione
L. n. 241 del 1990, art. 3 comma 3
Richiamata nella contestazione sull'adeguatezza della motivazione degli atti amministrativi inviati: la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita fosse sufficiente
L. n. 212 del 2000, art. 7
Riferimento ai principi del procedimento tributario e alla necessità di motivazione degli atti; la Corte ha valutato la completezza della motivazione dell'avviso di accertamento
Massime di principio
- L'Amministrazione può determinare maggiori ricavi da cessioni immobiliari usando presunzioni semplici, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente il solo valore OMI senza ulteriori elementi di riscontro.
- In controversie tributarie il giudice può basare il proprio convincimento su una pluralità di elementi (valori comunali, contratti preliminari, stime agenzia, importi mutuo) che, se coerenti tra loro, soddisfano i requisiti della prova presuntiva.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve proporre elementi concreti e specifici che contrastino la presunzione motivata; semplici affermazioni di dissenso non sono sufficienti.
- In sede di cassazione le censure sulla carenza di motivazione o sulla documentazione degli atti impositivi possono essere dichiarate inammissibili se il ricorrente non riproduce o allega gli atti impugnati e la relativa documentazione.
- Per impugnare con successo l'uso delle presunzioni è necessario dimostrare l'assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento motivazionale del giudice di merito, non solo un diverso convincimento.
- La richiesta di esonero dalle sanzioni richiede prove specifiche delle circostanze giustificative; l'assenza di tali prove conduce al rigetto dell'istanza di esclusione delle sanzioni.
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