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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12466/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, nella vicenda relativa a un ingente traffico di stupefacenti (sequestri complessivi indicati nell'istruttoria: 458 kg hashish, 550 g cocaina, 1 kg marijuana), aveva confermato la custodia cautelare per più capi di imputazione e aveva annullato la misura solo con riferimento al capo 2 per Boussen. Boussen ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, contestando in particolare l'identificazione del soggetto indicato nelle intercettazioni come "Hicham/Laachir" e la prova del suo ruolo associativo e apicale; ha poi contestato la valenza probatoria di singole captazioni e riscontri. El Amrani ha dedotto insufficienza della prova dell'associazione, sostenendo che il gruppo fosse ridotto a tre persone (una non identificata) e che mancassero elementi idonei a dimostrare una struttura organizzativa stabile e una ripartizione dei ruoli non meramente occasionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Hicham Boussen e ha rigettato il ricorso di Abdelali El Amrani. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità, nell'ambito delle misure cautelari, sia limitato a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione e non a riesaminare i fatti nel merito. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva fondato la gravità indiziaria su un insieme di elementi (intercettazioni con ripetute menzioni del nome e del soprannome, attività di osservazione, servizi di controllo, numerosi sequestri, modalità organizzative, uso di veicolo con doppiofondo, modalità di reinvestimento dei proventi). Per Boussen il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; per El Amrani il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali. Gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per l'emanazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame relativa alle misure cautelari

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    previsioni penali penalizzanti il traffico di sostanze stupefacenti; i capi di imputazione principali sono formulati su questa base

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; contestata l'associazione dedita al narcotraffico

  • art. 192 cod. proc. pen.

    riferita dall'appellante in tema di valutazione delle intercettazioni; la Corte chiarisce che criteri di interpretazione criptica delle intercettazioni sono questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    disciplina della gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari; la Corte ribadisce che in sede di legittimità la verifica è limitata alla sussistenza di violazioni di legge o a mancanza/manifesta illogicità della motivazione

  • art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.

    richiamato per evidenziare il diverso livello di precisione richiesto nella fase cautelare rispetto al giudizio di merito e il collegamento con alcuni commi dell'art. 192 c.p.p.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può censurare solo violazioni di legge o carenza/manifesta illogicità della motivazione, non rivedere i giudizi di fatto o la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Le intercettazioni e i soprannomi o menzioni ripetute possono costituire elemento idoneo per l'identificazione se il giudice di merito fornisce ragioni non irragionevoli che collegano il soprannome/nome alla persona indagata; la loro interpretazione è questione di fatto non rivedibile se motivata logicamente.
  • Per l'accertamento della gravità indiziaria in fase cautelare è sufficiente una pluralità di elementi che configurino una probabilità qualificata di responsabilità, senza richiedere la precisione e la concordanza tipiche del giudizio di merito.
  • Nell'ipotesi di associazione per il traffico di stupefacenti non è richiesta una complessa organizzazione imprenditoriale: la presenza di mezzi atti allo scopo (es. veicolo con doppiofondo), modalità operative ripetute, ruoli ricorrenti e circuiti per il reinvestimento dei proventi possono integrare, ai fini cautelari, il quadro indiziario di una struttura stabile.
  • Le doglianze generiche sulla rilevanza o sull'interpretazione delle prove (intercettazioni, osservazioni, riscontri) rischiano di essere inammissibili in Cassazione se si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • Contestazioni procedurali formali (es. richiamo ad arti. 192 c.p.p.) devono essere calate nel quadro della distinzione tra prova cautelare e prova di merito: alcune garanzie richieste nel merito non sono applicabili con la stessa rigidità alla fase cautelare.

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