Cassazione Penale, Sentenza n. 12466/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, nella vicenda relativa a un ingente traffico di stupefacenti (sequestri complessivi indicati nell'istruttoria: 458 kg hashish, 550 g cocaina, 1 kg marijuana), aveva confermato la custodia cautelare per più capi di imputazione e aveva annullato la misura solo con riferimento al capo 2 per Boussen. Boussen ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, contestando in particolare l'identificazione del soggetto indicato nelle intercettazioni come "Hicham/Laachir" e la prova del suo ruolo associativo e apicale; ha poi contestato la valenza probatoria di singole captazioni e riscontri. El Amrani ha dedotto insufficienza della prova dell'associazione, sostenendo che il gruppo fosse ridotto a tre persone (una non identificata) e che mancassero elementi idonei a dimostrare una struttura organizzativa stabile e una ripartizione dei ruoli non meramente occasionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Hicham Boussen e ha rigettato il ricorso di Abdelali El Amrani. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità, nell'ambito delle misure cautelari, sia limitato a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione e non a riesaminare i fatti nel merito. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva fondato la gravità indiziaria su un insieme di elementi (intercettazioni con ripetute menzioni del nome e del soprannome, attività di osservazione, servizi di controllo, numerosi sequestri, modalità organizzative, uso di veicolo con doppiofondo, modalità di reinvestimento dei proventi). Per Boussen il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; per El Amrani il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali. Gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per l'emanazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame relativa alle misure cautelari
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
previsioni penali penalizzanti il traffico di sostanze stupefacenti; i capi di imputazione principali sono formulati su questa base
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; contestata l'associazione dedita al narcotraffico
art. 192 cod. proc. pen.
riferita dall'appellante in tema di valutazione delle intercettazioni; la Corte chiarisce che criteri di interpretazione criptica delle intercettazioni sono questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità
art. 273 cod. proc. pen.
disciplina della gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari; la Corte ribadisce che in sede di legittimità la verifica è limitata alla sussistenza di violazioni di legge o a mancanza/manifesta illogicità della motivazione
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamato per evidenziare il diverso livello di precisione richiesto nella fase cautelare rispetto al giudizio di merito e il collegamento con alcuni commi dell'art. 192 c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può censurare solo violazioni di legge o carenza/manifesta illogicità della motivazione, non rivedere i giudizi di fatto o la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- Le intercettazioni e i soprannomi o menzioni ripetute possono costituire elemento idoneo per l'identificazione se il giudice di merito fornisce ragioni non irragionevoli che collegano il soprannome/nome alla persona indagata; la loro interpretazione è questione di fatto non rivedibile se motivata logicamente.
- Per l'accertamento della gravità indiziaria in fase cautelare è sufficiente una pluralità di elementi che configurino una probabilità qualificata di responsabilità, senza richiedere la precisione e la concordanza tipiche del giudizio di merito.
- Nell'ipotesi di associazione per il traffico di stupefacenti non è richiesta una complessa organizzazione imprenditoriale: la presenza di mezzi atti allo scopo (es. veicolo con doppiofondo), modalità operative ripetute, ruoli ricorrenti e circuiti per il reinvestimento dei proventi possono integrare, ai fini cautelari, il quadro indiziario di una struttura stabile.
- Le doglianze generiche sulla rilevanza o sull'interpretazione delle prove (intercettazioni, osservazioni, riscontri) rischiano di essere inammissibili in Cassazione se si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
- Contestazioni procedurali formali (es. richiamo ad arti. 192 c.p.p.) devono essere calate nel quadro della distinzione tra prova cautelare e prova di merito: alcune garanzie richieste nel merito non sono applicabili con la stessa rigidità alla fase cautelare.
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