Cassazione Civile, Ordinanza n. 30029/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugna per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale per mancato versamento di imposte dirette e IVA relative all'anno 2007. La cartella traeva origine dal disconoscimento di un credito IVA esposto in dichiarazione, credito che secondo il giudice di merito risultava dalla liquidazione dell'imposta del periodo precedente, per il quale però non era stata presentata la dichiarazione annuale. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della normativa IVA e della disciplina dichiarativa, sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione annuale del periodo di maturazione non impediva di utilizzare il credito IVA, se risultante dai registri acquisti e se sussistenti i requisiti sostanziali della detrazione, oltre a lamentare vizi motivazionali della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso: ritiene fondato il motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. La Corte afferma che il giudice di appello non ha correttamente applicato i principi sulla neutralità dell'IVA e sulla detraibilità del credito, avendo attribuito valore preclusivo alla sola omissione della dichiarazione del periodo precedente, senza verificare in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali e il rispetto del termine utile per l'esercizio del diritto.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sulla detrazione IVA, che opera se sussistono i requisiti sostanziali dell'acquisto e dell'impiego per operazioni imponibili
art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la decadenza è prevista solo se il credito o l'eccedenza non viene indicato nella prima dichiarazione utile, secondo il testo ratione temporis applicabile
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'eccedenza e del credito IVA
art. 8, terzo comma, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
la detrazione deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
art. 18, n. 1, lett. d), Dir. 77/377/CEE
richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina armonizzata della detrazione IVA
art. 22 Dir. 77/377/CEE
richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina armonizzata della detrazione IVA
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per il deposito della memoria
Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757
il principio di neutralità dell'IVA impone il riconoscimento dell'eccedenza se il contribuente prova i requisiti sostanziali della detrazione, anche in assenza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione
Cass., ord., 25 luglio 2018, n. 19790
conferma che la decadenza opera solo se il credito non è indicato nella prima dichiarazione utile e che la detrazione va esercitata entro il termine del secondo anno successivo
Cass., ord., 20 gennaio 2017, n. 1627
conferma i medesimi principi in tema di tempestività dell'esercizio della detrazione IVA
Massime di principio
- In materia di IVA, il principio di neutralità impedisce di negare la detrazione del credito per il solo fatto che manchi la dichiarazione annuale del periodo di maturazione, se il credito risulta da elementi contabili attendibili e sono provati i requisiti sostanziali dell'operazione imponibile.
- La decadenza dal diritto alla detrazione IVA non discende automaticamente dall'omissione dichiarativa, ma richiede la mancata indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa ratione temporis vigente.
- Nel giudizio di impugnazione di una cartella emessa all'esito di controllo automatizzato/formale, il giudice tributario deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti sostanziali della detrazione e non può fondare il diniego del credito su un mero rilievo formale, ove il diritto risulti altrimenti esercitabile nei termini.
- Il contribuente conserva il diritto di far valere l'eccedenza IVA se la detrazione è esercitata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
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